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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 18.04.1996, Prot. N. 25978/95 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Impedimenti ab ordinibus exercendis
Pubblicazione RR 1996, 30-32
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Traduzioni angl., Digest XIV, 948-950
angl., RR 1996, 32-34
Contenuto Confirmatur decretum Secretarii, quo recursus in limine reiectus est ob terminum elapsum.
Note Cf. Digest XIV, 943-946; RR 1996, 15-28.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 1044 § 2, n. 2
PB art. 123 § 1
Massime
1. Legitime notificato a competenti Curiae Romanae Dicasterio decreto, quo recursus hierarchicus reicitur, termini ad apud Signaturam apostolicam recurrendum peremptorii decurrunt, quidquid de natura iuridica litterarum a procuratore recurrentis ad idem Dicasterium post decretum notificatum datarum et litterarum ab eodem Dicasterio dein receptarum.1. Una volta notificato legittimamente dal competente Dicastero della Curia Romana il decreto con il quale si rigetta il ricorso gerarchico, i termini perentori per ricorrere alla Segnatura Apostolica decorrono, quale che sia la natura della lettera che il procuratore del ricorrente abbia inviato al medesimo Dicastero dopo la notificazione del decreto, e della lettera ricevuta poi dallo stesso Dicastero.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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