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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 26.01.1980, Prot. N. 11106/79 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Sacra Congregatio de Religiosis et Institutis saecularibus
Oggetto Dimissionis
coram Civardi
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
[CIC 1917] 650-652
Massime
1. Stabilitati monachorum professorum non adversatur translatio temporaria ad aliud monasterium quae decerni potest, monacho non consentiente, auctoritate Abbatis generalis de consensu sui consilii.
2. Translationem temporariam decerni posse ad tempus etiam indeterminatum patet inprimis ex textu legis; temporarium enim est quod finem habebit, seu in perpetuum non est duraturum, idque constat etiamsi terminus adhuc ignoretur. Lex non distinguit inter translationem ad tempus determinatum et indeterminatum, dummodo non sit perpetua, et ubi lex non distinguit nec nostrum est distinguere.
3. Idipsum liquet et fine legis inspecto; saepenumero enim translatio decernitur propter causam necessitatis vel opportunitatis cuius terminus est incertus. Si enim ante tempus praescriptum in se reversus dolet, iniqua est diuturnior relegatio; si induratus manet et obstinatus, futilis est terminus determinatus ut domum redeat (in casu Constitutiones cavent de translatione temporaria «sia per provvedimenti disciplinari sia per un bene superiore della Congregazione»).
1. Non si oppone alla stabilità dei monaci professi il trasferimento temporaneo ad un altro monastero che può essere deciso, contro la volontà del monaco, dall’autorità dell’Abate generale con il consenso del suo consiglio.
2. Anzitutto è chiaro dal testo di legge che il trasferimento temporaneo possa essere deciso anche a tempo indeterminato; temporaneo è infatti ciò che avrà fine, ossia che non durerà in perpetuo, e ciò consta anche se il termine ancora si ignora. La legge non distingue tra trasferimento a tempo determinato e indeterminato, purché non sia perpetua, e dove la legge non distingue neppure a noi spetta distinguere.
3. Lo stesso appare chiaro anche guardando al fine della legge; spesso infatti il trasferimento si decide per cause di necessità o opportunità il cui termine è incerto. Se infatti prima del termine prescritto rientrando in sé si pente, iniqua sarebbe una relegazione più lunga; si rimane indurito e ostinato, è vano il termino predeterminato al suo ritorno alla casa (religiosa) (nel caso le Costituzioni prevedono il trasferimento temporaneo «sia per provvedimenti disciplinari sia per un bene superiore della Congregazione»).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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