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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 09.06.1979, Prot. N. 9242/77 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Sacra Congregatio de Religiosis et Institutis saecularibus
Oggetto Dimissionis
coram Gantin
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 696 § 1
[CIC1917] 650 § 1; 650 § 3; 651 § 1
652 § 3
Massime
1. Incorrigibilitas constare poterit per experimenta seu per monitiones non stricte canonicas, de quibus tamen aliquo modo constare debeat in actis.
2. Causae graves et exteriores – non necessario delicta – non determinantur a iure sed tales esse debent ut non admittant spem resipiscentiae (in casu adsunt: neglegentia habitualis in officiis adimplendis, defectus graves in caritatem, turbatio pacis ac vitae communis ob continuas susurrationes ac fastidium, eversio subordinationis, repetitae inboedientiae graviores, insuper formalis inoboedientia cum scandalo).
3. Facultas sese defendendi potest exerceri antequam Antistita mittat instantiam pro dimissione sive antequam Sancta Sede decretum emanet sive antequam deecretum confirmet aut definitum habeat.
4. Obiici nequit quod Antistita generalis suum Consilium non consultaverit vel saltem in actis non constat de modo obtenti voti, nam ad normam can. 652, § 3 competens Curiae Romanae Dicasterium «quod magis expedire censuerit, decernet».
1. L’incorreggibilità potrebbe constare da tentativi ossia da ammonizioni non strettamente canoniche, delle quali deve tuttavia constare negli atti in qualche modo.
2. Le cause gravi e esterne – non necessariamente delitti non sono determinate dal diritto, ma devono essere tali che non ammettano speranza di ravvedimento (nel caso sono: negligenza abituale all’adempimento dei doveri, mancanze gravi nella carità, turbamento della pace e della vita comune con maldicenze e disprezzo, insubordinazione, ripetute disobbedienze alquanto gravi e inoltre formale disobbedienza con scandalo).
3. La facoltà di difendersi può essere esercitata prima che la Superiora generale invii la richiesta di dimissione sia prima che la Santa Sede emani il decreto sia prima che confermi il decreto o lo ritenga definitivo.
4. Non si può obiettare che la Superiora generale non abbia consultato il suo consiglio o almeno che negli atti non consti il modo con il quale è stato ottenuto il voto; infatti a norma de can. 652, § 3 il competente Dicastero della Curia Romana «deciderà ciò che avrà reputato più opportuno».

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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