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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 15.03.2024, Prot. N. 55985/22 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Iudicii de merito circa amotionem a paroecia
coram Zvolensky
Contenuto Ad I. Affirmative seu constare de violatione legis in decernendo;
Ad II. Negative, seu decretum amotionis ab officio parochi irritum vel
iIlegitimum vel iniustum vel inopportunum declarandum non esse;
Ad IIl. Non proponi.
Note Cf. https://www.vatican.va/content/dam/romancuria/segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2024.pdf, p. 1.
Cf. prot. n. 41152/08 CA
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 153 § 1; 271 § 3; 1734; 1740-1747
Massime
1. Denegata incardinatione et recusata conventione s.d. “Fidei donum” inter Ordinarium proprium et Ordinarium Ecclesiae particularis hospitis stipulanda, sive exercitium officii parochi sive permanentia recurrentis in Ecclesia particulari hospite precariae factae sunt: ob quam permanentiam precariam nec procedura amotionis parochi, de qua in cann. 1740-1747, necessaria erat. Denegatio sive incardinationis sive licentiae in Ecclesia particulari hospite permanendi, in casu, eo ipso cessationem efficit ab officio parochi.
2. Inde a notificatione decreti amotionis non solummodo remonstrationem et recursum hierarchicum recurrens interposuit, sed aperte operam administratoris paroecialis impedire conatus est. Ratio tamen oppositionis comprehendi potuisset et amotionem iniustam vel inopportunam reddidisset si Ordinarius ob iudicium negativum circa operam recurrentis eum amovisset (in casu Ordinarius nullo modo recurrentis assertum suum iudicium generale recurrenti applicavit).
3. Quoad damna reparanda, restitutio recurrentis in officium parochi post absentiam sedecim annorum, praeter iudicium de illegitimitate, iniusta vel inopportuna amotione (quod in casu haud habetur), requireret amotionem hodierni parochi et declarationem vacationis paroeciae, eo quod «provisio officii de iure non vacantis est ipso facto irrita» (cf. can. 153, § l), quod etiam iudicium hoc de merito excedere videtur et gravissimum interventum in vitam dioecesis cum periculo gravis scandali ratione regressus sedecim annorum post amotionem secumferret.
1. Una volta negata l’incardinazione e ricusata la stipula della c.d. convenzione “Fidei donum” tra l’Ordinario proprio e l’Ordinario della Chiesa particolare ospite, sia l’esercizio dell’ufficio di parroco sia la permanenza del ricorrente nella Chiesa particolare ospite sono diventate precarie: per questa precaria permanenza non era neppure necessaria la procedura per la rimozione del parroco di cui nei cann. 1740-1747. La negazione sia dell’incardinazione sia della licenza di permanere nella Chiesa particolare ospite, nel caso, automaticamente produce la cessazione dall’ufficio di parroco.
2. Fin dalla notificazione del decreto di rimozione non solo il ricorrente propose la rimostranza e il ricorso gerarchico, ma apertamente cercò di impedire l’attività dell’amministratore parrocchiale. La ragione tuttavia dell’opposizione si sarebbe potuta comprendere e avrebbe reso la rimozione ingiusta o inopportuna se l’Ordinario lo avesse rimosso a causa di un giudizio negativo sulla sua attività (nel caso l’Ordinario non applicò al ricorrente l’asserito suo giudizio generale).
3. Quanto alla riparazione dei danni, la reintegrazione del ricorrente nell’ufficio di parroco dopo un’assenza di sedici anni, oltre al giudizio di rimozione illegittima, ingiusta o inopportuna (ciò che nel caso non si ha), richiederebbe la rimozione dell’attuale parroco e la dichiarazione di vacanza della parrocchia, perché «la provvista di un ufficio che non è vacante di diritto è automaticamente invalida» (cf. can. 153, § l), ciò che sembra oltrepassare anche un giudizio di merito come questo e comporterebbe un intervento gravissimo nella vita della diocesi con il pericolo di un grave scandalo in ragione del ritorno sedici anni dopo la rimozione.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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