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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 19.12.1981, Prot. N. 12223/80 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Sacra Congregatio de Religiosis et Institutis saecularibus
Oggetto Dimissionis
coram Oddi
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 696 § 1
[CIC1917] 649-653; 650; 651; 652 § 3
Massime
1. Causae graves, sine quibus dimissio imponi nequeat, supponuntur moraliter imputabiles, quae ansam scandalo gravi et permanenti offerunt, vel damnum spiritale vel materiale religioni vel domui inferunt (in casu, constat de oboedientiae et paupertatis neglectu, de aspero agendi modo cum Sororibus et cum extraneis, de exercitiis pietatis prorsus derelictis).
2. Mos est hodiernus, in religiosis mulieribus dimittendis, ut incorrigibilitas probetur monitionibus canonicis seu praeceptis cum adnexa comminatione dimissionis, uti in canonibus 649-653.
3. Quoad transgressionum imputabilitatem, perito concinente psychiatro qui acta causae examini subiecit, nullum argumentum imminutae imputabilitatis apparet ita ut dimissionis decisio ex hoc capite violatae legis argui nequeat (in casu, asper conversandi modus fere solum in Instituto et apud Sorores et Superiores furit, non autem ubi Soror commoda sua extra conventum persequitur vel infirmis curandis incumbit vel cum iuvenibus agit).
1. Le cause gravi, senza le quali non si possa imporre la dimissione, si suppongono moralmente imputabili, che danno ansa a uno scandalo grave e permanente, oppure inferiscono un danno spirituale o materiale alla religione o alla casa (nel caso consta della mancanza di obbedienza e povertà, di un agire aspro con le Sorelle e gli estranei, dell’abbandono totale degli esercizi di pietà).
2. È prassi oggi per la dimissione delle donne religiose che l’incorreggibilità sia provata con ammonizioni canoniche o precetti con annessa minaccia di dimissione, come è previsto nei canoni 649-653.
3. Quanto all’imputabilità delle trasgressioni, d’accordo con lo psichiatra che ha esaminato gli atti della causa, non appare alcun argomento di una imputabilità ridotta così che la decisione della dimissione non possa per questo motivo essere accusata di violazione della legge (nel caso l’aspro comportamento infuria quasi solo nell’istituto e con le Sorelle e i Superiori, non invece quando la Sorella segue il suo estro fuori dal convento, è impegnata nella cura dei malati o si rapporta con i giovani).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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