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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 21.02.1981, Prot. N. 12300/80 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Sacra Congregatio de Religiosis et Institutis saecularibus
Oggetto Dimissionis
coram Bafile
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Note Cf. etiam sententia definitiva, coram Oddi, 20 maii 1978, prot. n. 8110/76 CA
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 668 § 3; 696 § 1
[CIC1917] 580 § 2; 649; 650; 651; 657; 660; 661 § 3
Massime
1. Ab examine Signaturae Apostolicae exclusum generatim manet iudicium de merito, i.e. de maiore vel minore convenientia decisionum de quibus agitur, quod iudicium ad legitimos Superiores pertinet. Ad Signaturam Apostolicam tamen pertinet videre num votorum transgressiones impares sint forte gravi sanctioni dimissionis, et hoc in tali gradu ut in decreta dimissione proprie dicta legis violatio agnoscenda sit.
2. Inter graves causas exteriores dimissionis ab instituto tum doctrina tum iurisprudentia tum praxis competentis Curiae Romanae Dicasterii includunt persistentem oboedientiae recusationem. Assignatio communitatis, ad quam religiosa pertinere debeat, est autem res non parvi momenti in vita instituti religiosi.
3. Oboedientiae votum est vitae in communitate religiosa cardo et grave vinculum, quod molestum interdum evadere potest, a quo ut quis se legitime expediat non sufficit adducere infirmitates de quarum gravitate minime constet.
4. Principium valde noxium exstaret si simplex declaratio medici, nullum ab instituto religioso mandatum habentis, sufficere ad praeceptum datum vi voto oboedientiae enervandum.
5. Per se, donec demonstretur vigere normam aliquam aliter disponentem, etiam pensio invaliditatis inclusa esse videtur in norma de qua in can. 580, § 2.
1. Rimane generalmente escluso dall’esame della Segnatura Apostolica il giudizio di merito, ossia di una maggiore o minore convenienza delle decisioni in oggetto, giudizio questo che appartiene ai legittimi Superiori. Alla Segnatura Apostolica tuttavia appartiene di vedere se le trasgressioni dei voti siano eventualmente insufficienti alla grave sanzione della dimissione, e ciò in tale grado che nella dimissione decisa sia da riconoscere una violazione della legge propriamente detta.
2. Tra le gravi cause esterne della dimissione dall’istituto sia la dottrina sia la giurisprudenza sia la prassi del competente Dicastero della Curia Romana includono la persistente ricusazione dell’obbedienza. L’assegnazione di una comunità, alla quale una religiosa deve appartenere, è poi cosa di non piccola importanza nella vita di un istituto religioso.
3. Il voto di obbedienza è cardine della vita nella comunità religiosa e un grave vincolo, che talvolta può risultare molesto, a liberarsi legittimamente dal quale non basta addurre infermità della cui gravità in ogni modo non consti.
4. Sarebbe principio molto nocivo se la semplice dichiarazione di un medico, sprovvisto di alcun mandato dell’istituto religioso, bastasse a porre nel nulla un precetto dato in forza dl voto di obbedienza.
5. Per sé, finché non si dimostri che vige una norma che dispone altrimenti, anche la pensione di invalidità sembra inclusa nella norma di cui al can. 580, § 2.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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