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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 27.06.1981, Prot. N. 12131/80 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Sacra Congregatio pro Clericis
Oggetto Iurium
coram Bafile
Contenuto Non constare de illegitimitate neque in procedendo neque in decernendo.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 19; 51
[CIC1917] 20
Massime
1. In nulla Ecclesiae lege praescribitur ideoque in defectu rationum decidendi nulla violatio legis in procedendo agnosci potest.
2. Mutatio procedurae ita ut, libello de quaestione contentiosa vertente super iure subiectivo apud tribunal dioecesanum porrecto, competens Curiae Romanae Dicasterium recursum administrativum pertractaverit, violationem legis haud constituit si ipse recurrens, implicite saltem, viae iudiciali in administrativam convertendae consensisset, prout in recursu ad idem Dicasterium legitur.
3 Nullibi iure canonico statuitur ius pensionis iubilationis esse cuilibet sacerdoti dioecesano, et eadem quidem mensura et quantitate pro omnibus (in casu recurrens sibi vindicavit a dioecesi pensionem sacerdotalem ab auctoritate civili sacerdotibus datam, eidemqua tamen denegatam ob pensionem senectutis ab eadem auctoritate civili iam adquisitam).
4. Nec in casu principia generalia iuris nec aequitas canonica (can. 20) succurrunt; nam pensio senectutis legem certam vel contractum supponit, dum pensio in casu nulla lege ecclesiastica vel contractu regitur nec ulla praestatio assecurationis umquam dioecesi soluta est.
5. Quoad locupletationem dioecesis in damnum recurrentis, ipse recurrens rem agere poterit cum Episcopo, quin res per se ad recursus hierarchici obiectum pertineat.
1. In nessuna legge ecclesiastica è prescritto e perciò non può essere riconosciuta la violazione di legge se mancano le ragioni della decisione.
2. Il cambiamento della procedura, così che, dopo aver presentato il libello per una causa contenziosa vertente su un diritto soggettivo al tribunale diocesano, il competente Dicastero della Curia Romana abbia trattato il ricorso amministrativo, non costituisce violazione della legge se lo stesso ricorrente almeno implicitamente avesse consentito a cambiare la via giudiziale in quella amministrativa, come si legge nel ricorso allo stesso Dicastero.
3 In nessun luogo si stabilisce per diritto canonico il diritto della pensione di giubilazione per ogni sacerdote diocesano e perdipiù nella stessa misura e quantità per tutti (nel caso il ricorrente rivendicava dalla diocesi la pensione per i sacerdoti erogata dall’autorità statale ai sacerdoti, ma a lui negata in quanto già acquisita la pensione di vecchiaia dalla medesima autorità statale).
4. In caso non soccorrono neppure i principi generali del diritto né l’equità canonica (can. 20); la pensione di vecchiaia infatti suppone una legge certa o un contratto, mentre la pensione nel caso non è retta da alcuna legge ecclesiastica o contratto, né alcun contributo è mai stato pagato alla diocesi.
5. Quanto all’arricchimento della diocesi in danno del ricorrente, lo stesso ricorrente potrà trattare della cosa con il vescovo, senza però che la questione appartenga per sé all’oggetto del ricorso gerarchico.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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