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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 16.10.1982, Prot. N. 13399/81 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Sacra Congregatio pro Clericis
Oggetto Remotionis [a cappellania]
coram Palazzini
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 572
[CIC1917] 192 § 3 698 § 3;  
Vicariae potestatis Art. 3 § 2
Massime
1. Iusta causa est quaecumque rationabilis causa, etiam ordinis mere pastoralis, cum cura animarum sit supremum bonum prosequendum ex parte Pastorum.
2. Omnes actus subscripti a Praelato Secretario retinenda sunt acta officialia Vicariatus Urbis, nisi impugnata fuerint ab ipso Cardinali Vicario, quem penes est «moderatio superior et effectiva Vicariatus» (Const. Ap. Vicariae potestatis, art. 3, § 2).
3. Pendente causa laboris apud forum civile de contractu cum laicis valetudinariii administratoribus inito, quo stipendium determinatum fuit, forum canonicum nullam de re rationem habet ob independentiam utriusque fori.
4. Ad administrativae amotionis legitimitatem (cf. can. 192, § 3) duo tantum constare debent: a) exsistentia iustae causae sive ex parte officii sive ex parte Ecclesiae sive ex parte ipsius titularis; b) tuitio naturalis aequitatis.
5. Controversia vel saltem discrepantiae cappellanum inter et valetudinarii dominos exortae iusta amotionis causa exstant: denegari nequit in quodam valetudinario proprietatis privatae arduum esse ministerium pastorale exercere, invitis ipsis dominis.
6. Quoad aequitatem naturalem tuendam, sufficit ut cappellanus recurrens, uti in casu, alio officio fungatur, quo remunerationem meretur.
1. Giusta causa è qualsiasi ragionevole causa, anche di ordine meramente pastorale, poiché la cura delle anime è il supremo bene da perseguire da parte dei Pastori.
2. Tutti gli atti sottoscritti dal Prelato Segretario si devono considerare atti ufficiali del Vicariato di Roma, a meno che non siano impugnati dallo stesso Cardinale Vicario, presso il quale è «l’alta e effettiva direzione del Vicariato» (Cost. Ap. Vicariae potestatis, art. 3, § 2).
3. Pendente presso il foro civile una causa di lavoro circa il contratto stipulato con gli amministratori laici della clinica che determina lo stipendio, il foro canonico non ha relazione alcuna in materia stante l’indipendenza dei due fori.
4. Per la legittima rimozione amministrativa (cf. can. 192, § 3) devono constare due cose: a) l’esistenza della giusta causa da parte dell’ufficio, della Chiesa o dello stesso titolare; b) la difesa dell’equità naturale.
5. Una controversia o almeno delle divergenze sorte tra il cappellano e i proprietari di una clinica costituiscono giusta causa di rimozione: non si può negare che in una clinica di proprietà privata è arduo esercitare il ministero pastorale se gli stessi proprietari sono ostili.
6. Per quanto attiene alla difesa dell’equità naturale, è sufficiente che il cappellano ricorrente eserciti, come nel caso, un altro ufficio, dal quale trae uno stipendio.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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