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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 18.06.1983, Prot. N. 13873-A/81 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Sacra Congregatio pro Clericis
Oggetto Remotionis a paroecia
coram Sabattani
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 1740; 1741
[CIC1917] 1427 § 1
2147 2157-2161;  
Ecclesiae Sanctae I, n. 20 § 1
Massime
1. Ad parochos amovendos adhibetur procedura administrativa in cann. 2157-2161 statuta. In casu, proinde, non agitur de privatione poenali officii ecclesiastici, sed de amotione parochi, quae decerni potest «quandocumque eius ministerium, etiam citra gravem ipsius culpam, noxium aut saltem inefficax reddatur ob aliquam ex causis in iure recensitis [can. 2147, § 1], aut aliam similem iudicio eiusdem Episcopi» (Ecclesiae Sanctae I, n. 20, § 1).
2. Exceptio suspicionis contra Episcopum diocesanum concipi ne quidem potest in procedura administrativa amotionis, in qua gravitas causae prudenti iudicio eiusdem Episcopi committitur (cf. Ecclesiae Sanctae I, n. 20, § 1).
3. Quoad amotionis causam competens Curiae Romanae Dicasterium declaravit constare recurrentem «ministerium detrimentosum et inefficax reddisse, perrumpendo modo gravi et diuturno unionem cum suo Episcopo, ita ut, inter alia, defecerit necessaria coniunctio activitatis paroecialis cum actione pastorali dioecesana, ac propterea scandalum et perturbationem provocando».
4. Ex actis deducitur postulatum fundamentale recurrentis fuisse: parochum impedire posse constitutionem vicariae paroecialis. Hoc autem postulatum fundatur in errore iuris; nam iuxta praescriptum can. 1427, § 1 possunt «Ordinarii ex iusta et canonica causa paroecias quaslibet, invitis quoque earum rectoribus ... dividere, vicariam perpetuam vel novam paroeciam erigentes».
1. Per la rimozione dei parroci si adopera la procedura amministrativa stabilita nei cann. 2157-2161. Nel caso, perciò, non si tratta della privazione penale dell’ufficio ecclesiastico, ma della rimozione del parroco, che può essere decisa «ogniqualvolta il suo ministero, anche senza sua grave colpa, si renda nocivo o almeno inefficace per una delle cause previste nel diritto [can. 2147, § 1], o per un’altra simile a giudizio dello stesso vescovo » (Ecclesiae Sanctae I, n. 20, § 1).
2. Non può neppure concepirsi un’eccezione di sospetto contro il vescovo diocesano nella procedura di rimozione, nella quale la gravità della causa è lasciata al prudente giudizio dello stesso vescovo (cf. Ecclesiae Sanctae I, n. 20, § 1).
3. Quanto alla causa della rimozione il competente Dicastero della Curia Romana ha dichiarato che consta che il ricorrente «abbia reso il ministero dannoso e inefficace, distruggendo in modo grave e continuo l’unione con il proprio vescovo, così che, tra le altre cose, sia venuta a mancare la necessaria congiunzione dell’attività pastorale con l’attività pastorale diocesana, e provocando di conseguenza scandalo e turbamento».
4. Dagli atti si deduce che la premessa fondamentale del ricorrente è stata che il parroco avrebbe potuto impedire la costituzione di una vicaria perpetua. Una premessa però fondata su un errore di diritto; infatti secondo il prescritto del can. 1427, § 1 possono «gli Ordinari per causa giusta e canonica, anche se sono contrari i parroci, … dividere qualsiasi parrocchia, erigendo una vicaria perpetua o una nuova parrocchia».

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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