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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 15.01.1983, Prot. N. 12811/80 CA


Parte attrice Exc.mus Ordinarius
Parte convenuta Sacra Congregatio pro Gentium Evangelizatione seu de Propaganda Fide
Oggetto Iurium
coram Palazzini
Contenuto Non constare de illegitimitate neque in procedendo neque in decernendo.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 51; 1739
[CIC1917] 1793; 1801
Massime
1. Inaniter Ordinarius recurrens obicit non omnia documenta examinata esse, quippe qui eadem documenta tradere noluerit.
2. Superior hierarchicus nedum potest «decretum impugnatum confirmare, vel irritum declarare, sed etiam rescindere, revocare, emendare, subrogare vel eidem abrogare sive totaliter sive partialiter ratione propriae auctoritatis superioris (Ch. Lefebvre, De iustitia administrativa in Ecclesia, in Studium Rotale, Romae 1975, p. 115). Immo, Superior hierarchicus potest occasione revocationis decreti impugnati remedia ad reparanda damna ex tali decreto illata imponere (in casu competens Curiae Romanae Dicasterium Exc.mo Ordinario imposuit obligationem edendi in ephemeride dioecesana decretum revocationis ab eodem Dicasterio latum).
3. Sacrae Curiae Romanae Congregationes de recursu videntes nulla teneri lege ad rationes in iure et in facto exponendas.
4. In re technica, nisi alia et quidem gravissima in promptu sint argumenta, non licet a iudicio peritorum discedere.
5. Flocci facienda est obiectio quod unus tantum peritus auditus fuerat, nam alter peritus suum votum oretenus protulit. At iuxta can. 1801 peritus valide et licite auditur, quamvis votum scriptum ab eo non exquiratur, atque iuxta can. 1793 nulla ceterum violatio legis habetur si unus tantum peritus auditus sit.
1. Inutilmente obietta l’Ordinario ricorrente che non tutti i documenti sono stati esaminati, proprio lui che non ha voluto trasmettere quei documenti.
2. Il Superiore gerarchico non solo può «confermare il decreto impugnato o dichiaralo invalido, ma anche rescinderlo, revocarlo, emendarlo o abrogarlo sia in toto sia in parte, e ciò in ragione della propria autorità superiore (Ch. Lefebvre, De iustitia administrativa in Ecclesia, in Studium Rotale, Romae 1975, p. 115). Anzi, il Superiore gerarchico può in occasione della revoca del decreto impugnato imporre rimedi per la riparazione dei danni inferi da un tale decreto (nel caso il competente Dicastero della Curia Romana impose all’Ordinario l’obbligo di pubblicare nel bollettino diocesano il decreto di revoca emanato dallo stesso Dicastero).
3. Le Sacre Congregazioni della Curia Romana che giudicano un ricorso non sono tenute da alcuna legge a esporre le ragioni in diritto e in fatto.
4. In materiae tecnica non è lecito allontanarsi dal giudizio dei periti a meno che non siano disponibili altri e perdipiù gravissimi argomenti.
5. Non vale l’obiezione che è stato ascoltato un solo perito, perché l’altro ha proferito il suo parere solo oralmente. Ma secondo il can. 1801 un perito è udito validamente e lecitamente anche se non gli si richiede il parere scritto, e secondo il can. 1793 d’altronde non c’è nessuna violazione della legge se si ascolti un solo perito.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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