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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 13.06.2003, Prot. N. 29828-B/99 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Remissionis in statu quiescentiae
Pubblicazione IC 66/131 (2026) 313-321
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Traduzioni hisp., IC 66/131 (2026) 313-321
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Note Cf. etiam prot. n. 29828/99 CA.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 36 § 2; 50; 52; 145 § 1; 195; 269, n. 1; 273-289; 274; 281 § 1; 384; 1025 § 2; 1044 § 2, n. 2; 1350 § 1; 1748
Massime
1. In capite de clericorum obligationibus et iuribus de eorum iure, ut ipsi aliquod officium, de quo in can. 145, § 1, reapse obtineant, non fit mentio.
2. Orto dubio de clerici idoneitate ad officium cum cura animarum adimplendum, ad Ordinarium pertinet de re videre, antequam ei aliquod eiusmodi officium conferat, cauto tamen ne clericus sine proportionata ratione cum detrimento populi Dei absque eiusmodi officio maneat; et quidem legitime, nisi iudicium Ordinarii in re prorsus arbitrarium demonstretur.
3. Causa perempta de translatione imposita, quippe quae praesupponit parochum paroeciam a qua utiliter rexisse (cf. can. 1748), haudquaquam significat in iure constare de praesuppositis ipsius translationis.
4. Praescriptum can. 50 servatum habetur cum recurrens colloquium cum Episcopo quinque dies ante exarationem decreti habuerit.
5. Nulla habetur norma iuridica quae Episcopum vetet recurrentis amotionem et remissionem in statu quiescentiae decernere antequam causa translationis definitive claudatur.
6. Ex quadam forte imperfecta redactione alicuius rationis motivae pro decisione administrativa nondum sequitur ipsam decisionem esse erroneam (in casu non probatur confusio ex parte competentis Curiae Romanae Dicasterii inter causas motivas pro amotione ab officio et causas pro recurrentis solutione a quocumque officio cum cura animarum in dioecesi exercendo).
7. Iuxta Ecclesiae particularis normas vigentes congrua subsistentia, omnibus perpensis iuxta casum concretum determinanda, agnoscitur presbyteris qui ad tempus soluti sunt ab officio in dioecesi exercendo, ea tamen mente ut ipsi recepturi sint ea quae ad honestam sustentationem necessaria sunt. Ex quo patet recurrentem inepte suam impugnare sustentationem ad tres quartas partes reductam.
8. De diffamatione ne sermo quidem esse potest ob recurrentis inscriptionem in Indice dioecesano tamquam parochi extra servitium: nam illa inscriptio veritati respondet et haudquaquam ad rem legis probatur violatio.
1. Nel capitolo sugli obblighi e diritti dei chierici non si fa menzione del loro diritto che realmente ottengano un ufficio di cui al can. 145, § 1.
2. Sorto un dubbio sulla idoneità di un chierico ad adempiere un ufficio con cura di anime, spetta all’Ordinario giudicare, prima di affidargli un tale ufficio, garantendo tuttavia che il chierico non rimanga sprovvisto di un tale ufficio con danno del popolo di Dio senza una causa proporzionata; e ciò appunto è legittimo, a meno che il giudizio dell’Ordinario in materia si dimostri del tutto arbitrario.
3. La causa perenta sul trasferimento forzoso, che per l’appunto presuppone che il parroco abbia retto la parrocchia utilmente (cf. can. 1748), non significa per nulla che in diritto consti dei presupposti del medesimo trasferimento.
4. Il prescritto del can. 50 è stato osservato, dal momento che il ricorrente ebbe un colloquio con il Vescovo cinque giorni prima della stesura del decreto.
5. Non c’è alcuna norma giuridica che vieti al Vescovo la rimozione del ricorrente e la sua collocazione a riposo prima che la causa sul trasferimento termini.
6. Dalla eventuale imperfetta formulazione di una qualche ragione motiva per una decisione amministrativa non segue ancora che la decisione sia erronea (nel caso non è provata la confusione da parte del competente Dicastero della Curia Romana tra le cause motive per la rimozione dall’ufficio e quelle per la liberazione del ricorrente dall’esercizio di qualsiasi ufficio con cura di anime nella diocesi).
7. Secondo le leggi vigenti della Chiesa particolare si riconosce ai presbiteri che temporaneamente sono sciolti dall’obbligo di esercitare un ufficio in diocesi una congrua sussistenza, da determinare tutto considerato caso per caso, alla condizione però che ricevano quanto è necessario all’onesto sostentamento. Dal ché è chiaro che il ricorrente in vano impugna la remunerazione ridotta a tre quarti.
8. Non ci può essere neppure menzione di diffamazione per la iscrizione nell’annuario diocesano del ricorrente come parroco fuori servizio; quella iscrizione, infatti corrisponde a verità e non si prova alcuna violazione di legge al riguardo.
Commenti J. Canosa, «La doctrina jurisprudencial de la signatura apostólica en materia administrativa. comentario a tres decisiones sobre una misma controversia», IC 66/131 (2026) 333-346.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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