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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 21.01.1984, Prot. N. 13954/82 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus
Oggetto Dimissionis
coram Palazzini
Contenuto Revursum ad disceptationem admittendum non esse.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 696 § 1; 697; 699 § 1; 700
[CIC1917] 649-653; 650 § 3; 651 § 1; 652 § 3
Massime
1. Ad dimissionis proceduram invaluit mos ut incorregibilitas probaretur monitionibus canonicis seu praeceptis cum adnexa comminatione dimissionis, uti in cann. 649-653. Monitiones, si agebatur de causa permanenti seu continuata, intervallo nonnullorum dierum (10 vel 15) inter se separari debebant, ut detur locus deliberandi vel resipiscendi, et unicuique monitioni adiungi debebat comminatio dimissionis.
2. Motiva dimissionis gravia et proportionata habenda sunt, cum sodalis confirmato exclaustrationis decreto obtemperare renuerit, ultroque nequiores actiones commiserit, magna cum iactura communitatis.
3. Aliquae perturbationes animi propter continuam contentionem cum Superioribus ob proprias inoboedentias necnon propter exitum negativum recursuum a sodali propositorum, et proinde propter necessitatem derelinquendi domum et statum religiosum, considerari nequeunt in ordine ad minuendam responsabilitatem vel imputatibilitatem gravium culparum ad dimissionem quod attinet (in casu nullus Superior dubitavit de responsabilitate Sororis, quae ceterum, extra domum et communitatem, bene fungitur muneribus magistrae in scholis publicis, et disponit de pecunia aliisque bonis).
4. Omnibus peractis ad dimissionem sodalis, competens Curiae Romanae Dicasterium maluit, in favorem sodalis recurrentis, mitius procedere et decretum tantum exclaustrationis edere. Qua de re cum spes ipsius Dicasterii evanesceret, nihil aliud faciendum erat, ut, probata contumacia partis recurrentis, ad dimissionem procederetur. Et tamen in casu iterum tota dimissionis procedura ab initio peracta est. Ad modum procedendi quod attinet, proinde, nulla legis violatio habetur.
1. Nella procedura per la dimissione è invalso l’uso che l’incorreggibilità si provi con tre ammonizioni canoniche o precetti con annessa la minaccia della dimissione, come nei cann. 649-653. Le ammonizioni nel caso di una causa permanente o continuata, dovevano essere separate da un intervallo di alcuni giorni (10 o 15) per dare modo di decidere o emendarsi, e ad ogni ammonizione si doveva annettere la minaccia di dimissione.
2. Si devono ritenere gravi e proporzionati i motivi di dimissione se la sodale abbia rifiutato di ottemperare al decreto confermato di esclaustrazione, e in più abbia commesso azioni alquanto peggiori, con grande danno per la comunità.
3. 1. Alcuni disturbi dovuti al continuo conflitto con i Superiori per le proprie disobbedienze e per l’esito negativo dei ricorsi dalla sodale proposti, e di seguito per la necessità di lasciare la casa e l’istituto religioso, non possono essere considerate cause attenuanti della responsabilità o dell’imputabilità delle gravi colpe previste per la dimissione (nel caso nessun Superiore ha dubitato della responsabilità della Suora, che peraltro, fuori della casa e della comunità, svolge bene le funzioni di insegnante nelle scuole pubbliche, e dispone bene del denaro e degli altri beni).
4. Dopo che erano state compiute tutte le pratiche per la dimissione della sodale, il competente Dicastero della Curia Romana optò, in favore della sodale ricorrente, di procedere in modo più mite e emanare un decreto soltanto di esclaustrazione. Per questo, quando sono svanite le speranze del medesimo Dicastero, nient’altro si doveva fare che, provata la contumacia della parte ricorrente, si procedesse alla dimissione. E invece nel caso si è rifatta tutta intera la procedura di dimissione dall’inizio. Quanto al modo di procedere pertanto non si ha alcuna violazione della legge.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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