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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 11.04.1987, Prot. N. 16698/84 CA


Parte attrice Rev.di X et Y
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Suspensionis et interdicti
coram Palazzini
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendumj non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1987, p. 1293.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 1342 § 1; 1342 § 3; 1347; 1349; 1350 § 1; 1371, n. 2; 1373; 1381 § 1; 1381 § 2
[CIC1917] Can. 2214 § 2
Massime
1. Delictum usurpationis aequiparatae officii ecclesiastici constat si, decreto Signaturae Apostolicae in rem iudicatam transacto atque rite notificato, quo recursum adversus amotionem a paroecia definitive reicitur, recurrens can. 1747, § 1 praescriptum servare renuat.
2. Delictum usurpationis aequiparatae officii ecclesiastici habetur si desertio a paroecia est tantum apparens, ficta seu simulata (in casu recurrens paroeciam tenuit et tenet de facto, functiones paroeciales peregit et peragit, possessionem officii paroecialis a novo constituto parocho impedivit et impedit).
3. Inoboedientia et rebellio pertinax et persistens erga Sedem Apostolicam constat si recurrens oboedire renuit decisionibus definitivis Signaturae Apostolicae.
4. Monitum Concilii Tridentini «meminerint Episcopi aliique Ordinarii se pastores, non percussores esse» valet pro omnibus animarum pastoribus, inter quos et parochi recensentur.
5. Poenae canonicae irrogari possunt sive per processum iudicialem sive per decretum extra iudicium. Quae electio pendet in praxi a iudicio discretionali Superioris. Codex absque dubio praefert viam processus iudicialis. Iam vero sola difficultas parandi et prosequendi apparatum iudicialem, est certe «iusta causae obstans» (in casu perimenda erat excitatio populi sub influxu recurrentis).
6. Ad monitionem de qua in can. 1347 constituendam in casu adfuit conventio quaedam inter Episcopum et recurrentem, qua explicite conventionis transgressio ratio constituitur irrogationis poenarum.
7. Honestae sustentationis de qua in can. 1350, § 1 providetur per collationem officii (in casu recurrenti proposita est cappellani officium in dioecesi vel aliud ministerium per Episcopum benevolum).
1. Il delitto di usurpazione equiparata di un ufficio ecclesiastico consta se, passato in cosa giudicata e debitamente notificato il decreto della Segnatura apostolica con il quale si rigetta definitivamente il ricorso avverso la rimozione dalla parrocchia, il ricorrente rifiuti di osservare il prescritto del can. 1747, § 1.
2. Il delitto di usurpazione equiparata di un ufficio ecclesiastico si dà se l’abbandono della parrocchia è solamente apparente, finto o simulato (nel caso il ricorrente ha tenuto e tiene di fatto la parrocchia, ha compiuto e compie le funzioni parrocchiali, ha impedito e impedisce il possesso dell’ufficio parrocchiale del nuovo parroco nominato).
3. La disobbedienza e la ribellione pertinace e persistente contro la Sede apostolica consta se il ricorrente rifiuta di obbedire alle decisioni definitive della Segnatura Apostolica.
4. Il monito del concilio Tridentino «ricordino i Vescovi e gli altri Ordinari che sono pastori e non percuotitori» vale per tutti i pastori di anime, tra i quali si recensiscono anche i parroci.
5. Le pene canoniche possono essere irrogate sia con processo giudiziale sia con decreto extragiudiziale. Questa scelta dipende nella prassi dal giudizio discrezionale del Superiore. Il Codice senza dubbio preferisce la via del processo giudiziale. Ora poi la sola difficoltà di allestire e condurre l’apparato giudiziale è certamente «una giusta causa impediente» (nel caso si doveva temere una sobillazione del popolo sotto l’influsso del ricorrente).
6. Per la ammonizione di cui al can. 1347 nel caso ci fu una convenzione tra Vescovo e ricorrente, con la quale si costituiva esplicitamente la trasgressione della convenzione come motivo di irrogazione delle pene.
7. Si provvede all’onesto sostentamento di cui al can. 1350, § 1 con il conferimento di un ufficio (nel caso al ricorrente fu proposto un ufficio di cappellano in diocesi oppure un altro ministero attraverso un Vescovo benevolo).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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