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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 25.06.1988, Prot. N. 18782/86 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus
Oggetto Dimissionis
coram Sabattani
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1988, p. 1406.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 228; 578 § 4; 600; 696-700; 1321 § 3
Massime
1. Religiosus in emittenda professione promittit – absque ulla reservatione – Superioribus instituti oboedire iuxta Constitutiones, sive quoad sedem seligendam, sive quoad munera adimplenda.
2. Denegatum colloquium coram Em.mo Praefecto competentis Curiae Romanae Dicasterium a sodali petitum haud constituit denegatum defensionis ius (in casu Em.mus ille Vir causam satis instructam habuit et ceterum colloquium nulla lege praecipitur).
3. Ab inoboedientia excusare nequit asserita bona sodalis fides, saltem postquam competens Curiae Romanae Dicasterium eundem sodalem certum fecerit Superiores instituti a Sede Apostolica recognitos esse atque monitum addiderit ut sodalis mandatis legitimorum Superiorum oboediret (in casu sodalis et legitimitatem Constitutionum impugnaverat, sed ad rem invocari nequit decretum Signaturae Apostolicae prot. n. 6343/75 CA).
4. Nec bona fides ad imputabilitatem gravis causae dimissionis impugnandam admitti potest sive ex diuturnitate modi agendi sive ex adhortationibus, consiliis et monitionibus ita propositis ut sodalis tempus habuerit sufficiens serio cogitandi et sese emendandi (in casu habetur commoratio per decennium protracta in domo instituti contra iussum Superiorum).
5. Ad imputabilitatem causae gravis ad dimissionem imponendam quod attinet, viget praesumptio de qua in can. 1321, § 3, id est «posita externa violatione, imputabilitas praesumitur, nisi aliud appareat».
1. Il religioso emettendo la professione promette senza riserva alcuna di obbedire ai Superiori dell’istituto secondo le Costituzioni, sia quanto alla scelta della sede sia quanto ai compiti da svolgere.
2. La negazione di un colloquio con l’Em.mo Prefetto del competente Dicastero della Curia Romana richiesto dal sodale non costituisce negazione del diritto di difesa (nel caso l’Em.mo considerò la causa sufficientemente istruita e d’altro canto un colloquio non è richiesto da nessuna legge).
3. Non può scusare dalla disobbedienza l’asserita buona fede del sodale, almeno dopo che il competente Dicastero della Curia Romana lo abbia reso certo che i Superiori dell’istituto sono riconosciuti dalla Sede Apostolica e abbia aggiunto l’ammonizione affinché il sodale obbedisca ai comandi dei legittimi Superiori (nel caso il sodale aveva impugnato anche la legittimità delle Costituzioni, ma al riguardo non si può invocare il decreto della Segnatura Apostolica prot. n. 6343/75 CA).
4. Né si può ammettere la buona fede per impugnare l’imputabilità della grave causa di dimissione sia a motivo della continuità nel tempo del comportamento sia per le esortazioni, i consigli e le ammonizioni rivolte in modo tale che il sodale abbia avuto tempo sufficiente di riflettere seriamente e di emendarsi (nel caso si ha la abitazione decennale in una casa dell’istituto contro il comando dei Superiori).
5.Quanto all’imputabilità della causa grave per imporre la dimissione, vige la presunzione di cui al can. 1321, § 3, ossia «posta la violazione esterna l’imputabilità si presume, salvo che non appaia altrimenti».

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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