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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 21.05.1988, Prot. N. 19711/86 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio per Religiosis et Institutis Saecularibus
Oggetto Dimissionis
coram Sabattani
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1988, p. 1406.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 600; 696-700; 1536
Massime
1. Nullibi obligatio Superioribus imponitur sodali dimittendo iuris peritum proponendi, qui efficaciter eundem sodalem adiuvare possit (in casu sodalis utcumque in exercitio iuris legitimae defensionis idoneis consiliariis non caruit).
2. In procedura dimissionis defensiones a sodali porrectae examini subiciuntur a Consilio generali et dein a competenti Curiae Romanae Dicasterio, ita ut iidem Superiores testes, accusatores et iudices non evadant.
3. Causa dimissionis ob pertinacem voti paupertatis violationem constare potest sive confessione sodalis sive documentis praevalidis.
1. In nessun luogo si impone ai Superiori l’obbligo di proporre al membro da dimettere un esperto giuridico, che possa aiutare efficacemente il medesimo membro (nel caso poi il sodale non mancò di idonei consiglieri nell’esercizio del diritto della legittima difesa)
2. Nella procedura di dimissione le difese presentate dal sodale sono sottomesse all’esame dal Consiglio generale e poi dal competente Dicastero della Curia Romana, così che i medesimi Superiori non siano testi, accusatori e giudici.
3. La causa della dimissione per la pertinace violazione del voto di povertà può constare sia dalla confessione del sodale sia da documenti molto sicuri.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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