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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 25.06.1988, Prot. N. 18909/87 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Remotionis a paroecia
coram Rossi
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1988, p. 1406.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 51; 1740-1747; 1745, n. 1
Massime
1. Episcopus in amotione parochi intendit directe et immediate bonum fidelium, prorsus independenter a natura criminali, vel minus, rationis agendi eiusdem parochi.
2. Decretum, quoties agitur de decisione, utique indicare debet motiva; nullibi autem requiritur ut motiva sint analytice enucleata; sufficit ut sint saltem summarie expressa.
3. Procedura tali festinatione affecta non est ut de violatione legis in procedendo sermo esse possit.
4. Omissa inspectio actorum ipsi soli recurrenti imputanda est (in casu Episcopus parochum expresse invitavit ad impugnationem exibendam ad normam can. 1745, n. 1, sed idem parochus sponte tali ulteriori impugnationi renuntiavit, immo renuit litteras ab Episcopo missas recipere).
5. Ecclesiasticae communioni grave detrimentum vel perturbationem affert modus non solum opinandi sed etiam agendi (in casu parochus tenebat suum modum tantum opinandi fuisse, qui utique potuit multis haud placere vel etiam eos fastidire, quin tamen cuipiam grave detrimentum afferret).
1. Il vescovo nella rimozione del parroco tende direttamente e immediatamente al bene dei fedeli, del tutto indipendentemente dalla natura criminale o meno del comportamento dello stesso parroco.
2. Il decreto, quando si tratta di una decisione, deve senz’altro indicare i motivi; in nessun luogo però si richiede che i motivi siano analiticamente enucleati; basta che siano almeno sommariamente espressi.
3. La procedura non è stata tanto affrettata che si possa parlare di una violazione della legge nella procedura (in procedendo).
4. Se la presa di visione degli atti è stata omessa, è da imputare allo stesso ricorrente (nel caso il vescovo invitò espressamente il parroco a presentare la sua difesa a norma del can. 1745, n. 1, ma il medesimo parroco rinunciò spontaneamente a tale ulteriore difesa, anzi rifiutò di ricevere la lettera mandata dal vescovo).
5. Arreca grave danno o turbamento alla comunione ecclesiastica un modo non solo di pensare, ma anche di agire (nel caso il parroco riteneva che il suo fosse solo un modo di pensare, che senz’altro poté non piacere a molti o anche infastidirli, senza però arrecare danno alcuno a chicchessia).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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