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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 25.06.1988, Prot. N. 18913/87 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Remotionis a paroecia
coram Rossi
Contenuto Recursum admittendum non esse ad disceptationem.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1988, p. 1406.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 51; 1738; 1740-1747; 1742 § 1; 1745, n. 1; 1745, n. 2
Massime
1. Episcopus in amotione parochi intendit directe et immediate bonum fidelium, prorsus independenter a natura criminali, vel minus, rationis agendi eiusdem parochi.
2. Gratis asseritur competens Curiae Romanae Dicasterium nullam rationem suae decisionis portendisse; nam motiva decisionis summarie referuntur et nullibi requiritur ut sint analytice enucleata (in casu idem Dicasterium expresse affirmavit se motiva examini subiecisse quae Episcopum suo tempore induxerant ad amotionem necnon ex actis constare eundem Episcopum ad normam iuris processisse).
3. Can. 1745, n. 2 determinatum temporis spatium ad discussionem cum duobus consultotribus perficiendam non praecipit (in casu adfuit integra hebdomada).
4. Can. 1742, § 1 non exigit vota scripta a consultoribus ferenda; sufficit proinde eorundem convocatio atque cum eisdem discussio. Quae vota, si tandem aliquando in scriptis sint redacta, non pertinent ad inspicienda acta causae de quibus in can. 1745, n. 1 (in casu vota scripto redacta sunt serius, ad instantiam Episcopi).
5. Si recurrens iure advocatum vel procuratorem habendi non utitur, ipsi non autem Auctoritati ecclesiasticae hic imputari debet.
6. Ecclesiasticae communioni grave detrimentum vel perturbationem affert modus non solum opinandi sed etiam agendi qui reapse noxium reddit, in loco, ministerium pastorale; ceterum decisio in amotione parochorum iudicio discretionali Episcopi remittitur (in casu parochus tenebat suum modum tantum opinandi, nullum damnum spirituale cuiquam afferentem).
7. Quoad Ecclesiasticae communioni grave detrimentum vel perturbationem, modi agendi parochi remoti inscribi nequeunt inter actus requisitos a vinculis amicitiae, caritatis seu misericordiae erga sacerdotes seu sodales adversa percussos fortuna (in casu parochus interfuerat publicis conventibus in favorem sacerdotum a munere remotorum).
8. Censura quoad invocatum ab Episcopo et reapse adhibitum brachium saeculare ad parochum expellendum a domo paroeciali, minime officere valet actui ipsius amotionis.
1. Il vescovo nella rimozione del parroco tende direttamente e immediatamente al bene dei fedeli, del tutto indipendentemente dalla natura criminale o meno del comportamento dello stesso parroco.
2. Senza ragione si afferma che il competente Dicastero della Curia Romana non ha segnalato alcun motivo della sua decisione; infatti i motivi della decisione sono riferiti e in nessun luogo si richiede che siano analiticamente enucleati (nel caso lo stesso Dicastero ha espressamente affermato di aver esaminato i motivi che indussero a suo tempo il vescovo alla rimozione, e che dagli atti consta che lo stesso vescovo ha proceduto a norma del diritto).
3. Il can. 1745, n. 2 non dispone un tempo determinato per realizzare la discussione con i due consultori (nel caso vi fu una intera settimana).
4. Il can. 1742, § 1 non esige che i pareri dei consultori siano da dare per iscritto; è sufficiente perciò la loro convocazione e la discussione con loro. Quei pareri, se poi fossero messi per iscritto, non appartengono agli atti della causa di cui al can. 1745, n. 1 (nel caso i pareri furono messi per iscritto più tardi, su richiesta del vescovo).
5. Se il ricorrente non usa del diritto di avere un avvocato o un procuratore, lo deve imputare a se stesso ma non all’Autorità ecclesiastica.
6. Arreca grave danno o turbamento alla comunione ecclesiastica un modo non solo di pensare, ma anche di agire che realmente rende nocivo, nel luogo, il ministero pastorale; del resto la decisione di rimuovere i parroci è rimessa al giudizio discrezionale del vescovo (nel caso il parroco riteneva che il suo fosse solo un modo di pensare, che non arrecava danno alcuno a chicchessia).
7. Quanto al grave danno o turbamento della comunione ecclesiastica, i comportamenti del parroco rimosso non possono annoverarsi tra gli atti richiesti dai vincoli di amicizia, carità e misericordia verso sacerdoti o colleghi colpiti da una sorte avversa (nel caso il parroco aveva partecipato a manifestazioni pubbliche a favore di sacerdoti rimossi dall’ufficio).
8. La doglianza quanto al braccio secolare invocato dal vescovo e in realtà usato per espellere il parroco dalla casa canonica, non è per nulla in grado di inficiare l’atto della stessa rimozione.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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