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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 25.06.1988, Prot. N. 18970/87 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Remotionis a paroecia
coram Rossi
Contenuto Recursum non esse admittendum ad disceptationem.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1988, p. 1406.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Codex anno 1917 promulgatus cann. 2147 § 2, n. 2 2156
2159 2160 2157-2161;  
Paulus VI, Litterae apostolicae motu proprio datae Ecclesiae Sanctae I, 20 § 1
Massime
1. Episcopus in amotione parochi intendit directe et immediate bonum fidelium, prorsus independenter a natura criminali, vel minus, rationis agendi eiusdem parochi.
2. Nullam legis dispositionem violat Episcopus, qui, iure suo utens, cum quadam festinatione ad parochi amotionem procedat, concessa quidem plena facultate legitimae defensionis eaque in actum a parocho deducta.
3. Brevis temporis intervallus examinatoribus concessus par est muneri eisdem in canonibus commisso, scilicet ad perpendendas rationes a parocho in scriptis redditas, ob quas ipse paroeciae renuntiare noluerit.
4. Censura quoad invocatum ab Episcopo et reapse adhibitum brachium saeculare ad parochum expellendum a domo paroeciali, minime officere valet actui ipsius amotionis.
5. Odium plebis, qua causa amotionis a lege praevisa, non requiritur ut esset iustum: etiam odium plebis ob meras ineptias legitimam amotionis causam constituere potest.
6. Recurrentis est probare in casu reapse deesse causam amotionis, id est odium plebis quod utile parochi ministerium impediat nec brevi cessaturum praevideatur; de quibus elementis iudicium discretionis ferre est Episcopi.
1. Il vescovo nella rimozione del parroco tende direttamente e immediatamente al bene dei fedeli, del tutto indipendentemente dalla natura criminale o meno del comportamento dello stesso parroco.
2. Il vescovo non viola nessuna disposizione di legge se, usando del suo diritto, proceda con qualche speditezza alla rimozione del parroco, concessa certo la piena facoltà di difendersi e messa in atto la medesima da parte del parroco.
3. Il breve intervallo di tempo concesso agli esaminatori è congruo al compito loro affidato nei canoni, ossia a valutare le ragioni date per iscritto dal parroco, per le quali non abbia egli voluto rinunciare alla parrocchia.
4. La doglianza quanto al braccio secolare invocato dal vescovo e in realtà usato per espellere il parroco dalla casa canonica, non è per nulla in grado di inficiare l’atto della stessa rimozione.
5. L’odio della plebe, in quanto causa di rimozione prevista dalla legge, non richiede che sia giusto; anche l’odio della plebe dovuto a mere inezie può costituire legittima causa di rimozione.
6. Spetta al ricorrente provare che nel caso è realmente mancata la causa della rimozione, ossia l’odio della plebe che impedisca l’utilità del ministero del parroco e non si preveda che cessi tra breve: di questi elementi spetta al vescovo dare un giudizio discrezionale.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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