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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 23.01.1988, Prot. N. 17648/85 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Institutione Catholica
Oggetto Amotionis a munere docendi
coram Stickler
Contenuto Constare de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1988, p. 1405.
Pars motiva sententiae exarata est die 14 iulii 1990 ad normam art. 123, § 3 Normarum Specialium.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Codex anno 1917 promulgatus cann. 192 § 3; 199 § 1; 200 § 2; 436; 1357 § 1
1359 § 1  
Lumen gentium n. 37;  
Conferentia Episcoporum Statuum Foederatorum Americae Septentrionalis, The Program of Priestly Formation [die 3 martii 1976 approbatum] n. 227
Massime
1. Iustae causae aestimatio, ob quam ad amotionem devenitur, prudenti Ordinarii arbitrio relinquitur, sed servanda est in casu naturalis aequitas (can. 192, § 3).
2. Amotio ab officio docendi in Seminario Episcopo dioecesano competit et non Rectori Seminarii, nisi hic delegatam potestatem ad rem ab Episcopo dioecesano receperit. Approbatio ab Ordinario non est potestatis delegatio, quam probandi onus Rectori incumbit.
2. Episcopus diocesanus ad magistrum in Seminario amovendum – ad servandam aequitatem naturalem – omnes circumstantias accurate perpendere debet et ad hanc amotionem legitime procedere nequit, nisi auditis deputatis coetus pro disciplina seminarii vel illius coetus, de quo in n. 227 “The Program of Priestly Formation”. Nec officit doctrina iuxta quam praefatum consilium non requiritur ad validitaem; nam in casu non agitur de quaestione utrum, necne, actus impugnatus validus sit, sed utrum, necne, legitimus sit.
3. Quoad iustam amotionis causam ratio habenda est sedis vacantis, scilicet an in casu ratio ita gravis et urgens adfuerit ut ne temporanea quidem eiusdem magistri suspensio sufficiens esset, donec novus Episcopus dioecesanus provideret.
4. Item nequit haberi iusta amotionis causa ex divulgatione difficultatum, quibus Seminarium laborabat, extra dioecesim et, quidem etiam apud Exc.mum Legatum et ipsam Sanctam Sedem. Nam christifideles, «facultatem, immo aliquando et officium habent suam sententiam de iis quae bonum Ecclesiae respiciunt declarandi» (Lumen gentium, n. 37) (in casu Seminarium, novo adveniente Episcopo dioecesano atque interveniente competenti Curiae Romanae Dicasterio, clausum est).
1. La valutazione della giusta causa per la rimozione è lasciata al prudente giudizio dell’Ordinario, ma sempre deve essere osservata nel caso la equità naturale (can. 192, § 3).
2. La rimozione dall’ufficio di docente in Seminario compete al vescovo diocesano e non al rettore del Seminario, a meno che questi abbia ricevuta dal vescovo diocesano la potestà delegata. L’approvazione dell’Ordinario non costituisce la delega della potestà, la cui prova incombe al rettore.
3. Il vescovo diocesano per rimuovere un insegnante in seminario – per osservare l’equità naturale – deve soppesare accuratamente tutte le circostanze e non può procedere alla rimozione se non dopo aver ascoltato i membri del gruppo per la disciplina del seminario o del gruppo di cui al n. 227 del documento “The Program of Priestly Formation”. Né è di ostacolo la dottrina secondo la quale il menzionato ascolto non si richiede per la validità; infatti nel caso non si tratta della questione se l’atto impugnato sia o no valido, ma se sia o no legittimo.
4. Quanto alla giusta causa della rimozione si deve tener conto della sede vacante, ossia se nel caso vi sia stata una ragione grave e urgente per la quale non fosse sufficiente una provvisoria sospensione del medesimo insegnante, finché il nuovo vescovo diocesano provvedesse.
5. E così pure non si può avere giusta causa di rimozione per il fatto che le difficoltà delle quali il seminario soffriva siano state divulgate fuori diocesi, e pure appunto anche presso l’Ecc.mo Legato e la stessa Santa Sede. Infatti i fedeli «hanno il diritto, anzi anche il dovere di far conoscere il loro parere su ciò che riguarda il bene della Chiesa» (Lumen gentium, n. 37) (nel caso il seminario alla venuta del nuovo vescovo diocesano e con l’intervento del competente Dicastero della Curia Romana fu chiuso).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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