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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 27.05.1989, Prot. N. 19188/87 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Amotionis a paroecia
coram Palazzini
Contenuto Non constare de illegitimitate in procedendo vel in decernendo.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1989, p. 1218.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 268 § 1; 271; 271 § 3; 495 § 1
Codex anno 1917 promulgatus can. 114
Massime
1. Agitur de remissione clerici ad propriam dioecesim, quae involvit amotionem a paroecia precario modo recurrenti commissa vi conventionis (in casu conventio habetur iuxta specimen Operis “de cooperación sacerdotal Hispano-Americana” anni 1956, id est norma quae communiter servabatur, nunc vero in canone 271, § 3, recepta).
2. Huiusmodi clericus in Ecclesia particulari ad quam manet ut hospes, potest omnia officia ecclesiastica recipere, modo autem precario. Cessatio servitii, etiam paroecialis, haberi potest lapsu temporis in conventione definiti, revocatione ex parte Ordinarii a quo necnon remissione ex parte Ordinarii ad quem.
3. Ad remissionem eiusmodi clerici non requiritur aliqua procedura; sed exiguntur conditiones: id est ut serventur conventiones initae inter duos Ordinarios, et ut adsit iusta causa. Ut iusta causa dicatur, oportet ut sit rationabilis et proportionata (in casu, causa invenitur in modo agendi parochi ecclesiasticae communioni haud favente, immo ad quamdam seditionem fovendam proclivi).
4. Aequitas canonica servanda est benigna et aequa interpretatio legis. Hoc sensu canon 19, quoad ius suppletorium, statuit normam sumendam esse etiam a «generalibus iuris principiis cum aequitate canonica servatis». Attamen prudentia vult, ut in applicandis his principiis prae oculis habeatur etiam bonum commune, ne nimia benignitas communitati noceat.
5. Quoad incardinationem conventiones inter dioeceses, quae introductae sunt paulatim in Ecclesia – et proinde in iure – sub ductu Pontificiae Commissionis pro America Latina, die 21 aprilis 1958 institutae, quando Ecclesiae Europae et Americae Septentrionalis invitatae sunt ad adiuvandas Ecclesias inopia cleri afflictas Americae Latinae, per translationem cleri, ibidem ministerium sacrum peracturi, praevalent praescripto canonis 114 Codicis praevigentis, in casu.
6. Consilii presbyteralis est «Episcopus in regimine dioecesis ad normam iuris adiuvare» (can. 495, § 1). Non solent, adversarii auxilium praestare. Quare, attenta hac consideratione et notoria recurrentis Ordinario aversione, nequit Episcopo dioecesano imponi tanquam consiliarius notorius eiusdem adversarius (in casu Ordinarius renuit electionem recurrentis confirmare).
1. Si tratta del rinvio di un chierico alla propria diocesi, che comporta la rimozione dalla parrocchia affidata al ricorrente in modo precario in forza della convenzione (nel caso la convenzione è secondo lo schema dell’Opera “di cooperazione sacerdotale ispano-americana dell’anno 1956, cioè la norma che comunemente si osservava e che era è recepita nel can. 271, § 3).
2. Un tale chierico rimane ospite nella Chiesa particolare ad quam, può ricevere ogni officio ecclesiastico, ma in modo precario. La cessazione del servizio, anche parrocchiale, si può avere per la scadenza temporale definita nella convenzione, per la revoca da parte dell’Ordinario a quo e pure per il rinvio da parte dell’Ordinario ad quem.
3. Per il rinvio di questo chierico non si richiede nessuna procedura, ma si esigono delle condizioni: cioè che si osservino le convenzioni stipulate tra i due Ordinari, e che vi sia una giusta causa. La causa perché sia detta giusta, occorre che sia ragionevole e proporzionata (nel caso, la causa si trova nel modo di comportarsi del parroco che non promuove la comunione ecclesiastica, anzi è proclive ad incentivare una forma di sedizione).
4. L’equità canonica che si deve osservare è la benevola e equa interpretazione della legge. In questo senso il can. 19, quanto al diritto suppletorio, stabilisce che la norma deve essere assunta anche dai «principi generali del diritto osservati con equità canonica». Tuttavia la prudenza vuole che nell’applicare questi principi si tenga di fronte agli occhi anche il bene comune, perché l’eccessiva benevolenza non nuoccia alla comunità.
5. Quanto all’incardinazione, le convenzioni tra diocesi, che sono state introdotte a poco a poco nella Chiesa – e quindi nel diritto – sotto la guida della Pontificia Commissione per l’America Latina, istituita il 21 aprile 1958, quando le Chiese in Europa e in America Settentrionale sono state invitate ad aiutare le Chiese povere di clero in America Latina, con il trasferimento del clero che avrebbe lì esercitato il ministero, prevalgono sul prescritto del can. 114 del Codice previgente, nel caso.
6. È del consiglio presbiterale «aiutate il Vescovo nel governo della diocesi a norma del diritto» (can. 495, § 1). E non sogliono gli avversari dare aiuto. Perciò, considerata questa cosa e la notoria avversione all’Ordinario del ricorrente, non si può imporre al vescovo diocesano come consigliere chi è notoriamente il suo avversario (nel caso l’Ordinario si è rifiutato di confermare l’elezione del ricorrente).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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