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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 27.05.1989, Prot. N. 19113/87 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Translationis
coram Palazzini
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1989, p. 1218.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 6 § 2; 190-191; 190 § 2; 193 § 3; 552
Massime
1. In amotione vicarii paroecialis non debet applicari procedura de qua in canonibus 190-191, quia dum pro translatione aliorum officiorum ecclesiasticorum requiritur gravis causa (cf. can. 190, § 2), pro amotione vicarii paroecialis sufficit iusta causa, quia, in hoc casu, bonum animarum est considerandum in primis et ante omnia. Nam can. 552 aestimandus est ratione habita canonicae traditionis (cf. can. 6, § 2), id est canonum 476 et 477 veteris Codicis (in quo Codice pro vicariis paroecialibus non applicabantur canones de translatione).
2. Causa amotionis ab officio habetur in modo agendi auctoritati infenso, qui alicuius concordatae actionis contra Ordinarium specie fert.
3. Competens Curiae Romanae Dicasterium non est Tribunal sed auctoritas administrativa et, praeter interesse partibus, prae oculis habere debet bonum commune Ecclesiae (in casu violatio legis in procedendo assumebatur ob non servatam paritatem inter Ordinarium et recurrentem, cui non fuerunt ostensa omnia documenta a Curia metropolitana, pendente recursu hierarchico, eidem Dicasterio transmissa).
4. Improprius modus loquendi non mutat naturam processus (in casu in ephemeride Curiae metropolitanae adducebantur gravis culpa recurrentis vel superba eiusdem inoboedientia, at procedura est et manet administrativa disciplinaris, non autem poenalis).
1. Per la rimozione di un vicario parrocchiale non si deve applicare la procedura di cui ai canoni 190-191, perché mentre per il trasferimento degli altri uffici ecclesiastici si richiede la grave causa (cf. can. 190, § 2), per la rimozione del vicario parrocchiale basta la causa giusta, perché in questo caso si deve considerare anzitutto e prima di tutto il bene delle anime. Infatti il can. 552 si deve valutare tenendo conto della tradizione canonica (cf. can. 6, § 2), ossia dei canoni 476 e 477 del Codice previgente (in cui per i vicari parrocchiali non si applicavano i canoni sul trasferimento).
2. La causa di rimozione dall’ufficio si ha in un certo modo di agire ostile all’autorità, che appare come un’azione concordata contro l’Ordinario.
3. Il competente Dicastero della Curia Romana non è un Tribunale, ma un’autorità amministrativa che, oltre all’interesse delle parti, deve avere di fronte a sé il bene comune delle Chiesa (nel caso si assumeva la violazione della legge in procedendo per la mancata parità tra l’Ordinario e il ricorrente, al quale non furono mostrati tutti i documenti trasmessi dalla Curia metropolitana al medesimo Dicastero durante il ricorso gerarchico).
4. Un improprio modo di esprimersi non muta la natura del processo (nel caso nel bollettino della Curia metropolitana si adducevano la grave colpa del ricorrente e la sua superba disobbedienza, ma la procedura è e rimane amministrativa disciplinare, e non certo penale).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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