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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 15.04.1989, Prot. N. 18798/86 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Amotionis a paroecia
coram Palazzini
Contenuto Non constare de violatione legis vel in procedendo vel in decernendo.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1989, p. 1218.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 51; 1741, n. 1; 1741, n. 3; 1740-1747
Massime
1. Nullo exstante documento de parochorum consultatione de qua in cann. 1742, § 1 et 1745, § 2 peracta, ad dubium de eadem solvendum sufficit declaratio duorum parochorum, qui affirment proceduram de qua servatam esse (in casu, declaratio iuramento firmata est).
2. Non habetur illegitimitas in procedendo ex eo quod numerosiores habeantur petitiones populares quam testes interrogati in instructione ab Episcopo peracta. Illae enim parvum sensum praeseferunt, attento modo easdem colligendi, etiamsi authenticae demonstrentur.
3. Ius non praecipit quod parocho innotescant nomina testium interrogatorum in instructione ab Episcopo peracta, saltem ne testes incompositis vindictis exponantur (in casu nomina quidem ad competens Curiae Romanae Dicasterium transmissa sunt).
4. In decreto sufficit quod motiva sint summarie expressa, dum cann. 1611, § 3 et 1622, n. 2 ad sententiam exarandam sese referunt.
5. Quoad apud probos et graves paroecianos existimationem amissam, attendendum est si paroeciani a parocho interrogati inter fideles Ecclesiam frequentantes annumerentur atque si nullum adsit suspicio mutuae officiorum redditionis; pariter attendenda sunt graves minas a parocho prolatas adversus quosdam paroecianos, necnon graves difficultates apud paroecias in praeteritum habitas.
1. Senza alcun documento sulla avvenuta consultazione dei due parroci di cui ai cann. 1742, § 1 et 1745, § 2, per sciogliere il dubbio basta la dichiarazione dei due parroci che affermino che la procedura in oggetto è stata osservata (nel caso, la dichiarazione è stata sigillata con giuramento).
2. Non c’è illegittimità nella procedura (in procedendo) per il fatto che sono più numerosi le domande popolari rispetto ai testimoni interrogati nella istruzione condotta dal vescovo. Quelle, infatti, hanno poco significato, visto il modo con il quale sono raccolte, anche se fossero dichiarate autentiche.
3. Il diritto non impone che al parroco siano noti i nomi dei testimoni interrogati nella istruzione condotta dal vescovo, almeno per non esporli a scomposte vendette (nel caso i nominativi furono certo trasmesso al competente Dicastero della Curia Romana).
4. Nel decreto è sufficiente che i motivi siano espressi in modo sommario, mentre i cann. 1611, § 3 e 1622, n. 2 si riferiscono alla stesura di una sentenza.
5. Quanto alla perdita della buona fama presso parrocchiani onesti e seri, si deve aver riguardo se i parrocchiani interrogati dal parroco si contino fra quelli che frequentano la chiesa e se non c’è alcun sospetto di uno scambio reciproco di favori; ugualmente si devono considerare gravi minacce proferite dal parroco verso alcuni parrocchiani e pure gravi difficoltà sperimentate dal parroco in passato in altre parrocchie.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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