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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 17.02.1990, Prot. N. 19070/87 CA


Parte attrice D.nus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Amotionis
coram Stickler
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1990, p. 1208.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 19; 149; 184-193; 195; 281 § 3; 288
Massime
1. Nulla procedura specialis requiritur neque in rescissione decreti provisionis officii diaconalis propter defectum qualitatum requisitarum (can. 149, § 2) neque in amotione ab officio collato, quae amotio prudenti discretioni Episcopi concredita est sicut iudicium de iusta causa in hunc finem requisita (can. 193, § 3); in casu diacono repetitae occasiones datae sunt qualitates suas in ministerio diaconatus exercendas iudicio obiectivo auctoritatis ecclesiasticae competentis praebendi necnon indoles personalis examini et iudicio artis medicae specificae subiecta est.
2. Iuxta canonem 195 dioecesis sustentationi diaconis post amotionem ab officio et ministerio diaconali ex lege solummodo per congruum tempus providere debet, i.e. usquedum mediante propria professione civili reassumpta id per seipsum facere possit.
3. Invocatio legis civilis in re, quae – deficiente norma ecclesiastica – applicari deberet, nullo modo sustineri potest quia neque sermo esse potest de canonizatione legis civilis neque de tribunalis civilis sententia valida in foro Ecclesiae (in casu, ex caritate, per analogiam – i.e., in absentia legis propriae, applicando iuxta can. 19 legem latam in similibus – remuneratio diacono in statu quiescientiae concessa est quae spectat parochis in statu quiescentiae temporanee positis).
1. Non è richiesta alcuna procedura speciale né per la rescissione del decreto di provvista di un ufficio diaconale per mancanza delle qualità richieste (can. 149, § 2) né per la rimozione dall’ufficio conferito, la quale rimozione è affidata alla prudente discrezione del Vescovo come il giudizio sulla giusta causa richiesta per questo (can. 193, § 3); nel caso al diacono sono state date più occasioni di presentare al giudizio oggettivo dell’autorità ecclesiastica competente le sue qualità da esercitare nel ministero diaconale e la sua indole personali è stata soggetta ad esame e al giudizio della scienza medica specifica.
2. Secondo il canone 195 la diocesi per legge deve provvedere al sostentamento del diacono dopo la rimozione dall’ufficio e dal ministero diaconale solo per un tempo congruo, ossia finché mediante la ripresa della propria professione civile possa farlo da sé.
3. Non si può sostenere il rinvio alla legge civile in materia, che dovrebbe essere applicata, in mancanza di una legge ecclesiastica perché non si può parlare di canonizzazione della legge civile né di pronuncia di un tribunale civile valida nella Chiesa (nel caso, per carità, in analogia – ossia, in assenza di una legge propria, applicando secondo il can. 19 una legge data per casi simili – al diacono in stato di quiescenza è stata concessa la remunerazione che spetta ai parroci posti temporaneamente in stato di quiescenza).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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