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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 17.02.1990, Prot. N. 17341/85 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Iurium
coram Palazzini
Contenuto Decretum congressus confirmandum esse, seu recursum primum reiciendum esse utpote extra terminum peremptorium propositum et recursum secundum quia manifeste caret fundamento.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1990, p. 1208.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 90; 273; 283 § 1; 542; 547; 552
Evangelica testificatio n. 28
Massime
1. Curiae Romanae Dicasteria solvere solent quaestiones per decreta, sed non determinatur decreti forma; tantum exigitur quod decreta scripto ferantur (cf. can. 51).
2. Competens Curiae Romanae Dicasterium respondere non tenetur recursui seu quaesitis extra terminum peremptorium et/vel can. 1734 non servato propositis.
3. Quoad vicarios cooperatores iam vigente Codice Piano Benedictino, licet stricto rigore legis diceretur eos amoveri posse «ad nutum Episcopi» (can. 477, § 1), iuxta doctrinam communiter receptam, exigebatur iusta causa (uti nunc vigens Codex cavet in can. 552); in casu iusta causa eruitur si attendantur praecedentes translationes et modus agendi recurrentis, inauditis omnibus adhortationibus cuiuscumque auctoritatis ecclesiasticae.
Cf. etiam maximae decreti Congressus prot. n. 17341/85 CA.
1. I Dicasteri della Curia Romana di solito risolvono le questioni con decreti, ma non è determinata la forma del decreto; solo si richiede che i decreti sia emanati per iscritto (cf. can. 51).
2. Il competente Dicastero della Curia Romana non è tenuto a rispondere al ricorso o ai quesiti proposti fuori del termine perentorio e/o senza l’osservanza del can. 1734.
3. Quanto ai vicari cooperatori già sotto la vigenza del Codice Piano Benedettino, anche se a stretto rigore della legge si sarebbe detto che si poteva rimuoverli «a discrezione del Vescovo» (can. 477, § 1), secondo la dottrina comunemente ammessa, si esigeva una giusta causa (come ora nel vigente Codice si prevede nel can. 552); nel caso la giusta causa si deduce se si tiene conto dei precedenti trasferimenti e del modo di agire del ricorrente, che non ha ascoltato tutte le esortazioni dei qualsiasi autorità ecclesiastica.
Cf. anche le massime del decreto del Congresso prot. n. 17341/85 CA.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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