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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 26.06.1991, Prot. N. 19187/87 CA


Parte attrice Ordo X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Iurium
coram Castillo Lara
Contenuto Non constare de violatione legis nec in procedendo nec in decernendo.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1991, p. 1306.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 614
Massime
1. “Secundus Ordo” peramplam et genericam praesefert significationem, quae ex se ipsa nullam complectitur relationem organicam pertinentiae aut dependentiam; ac nihil profecto minus ex hoc profluit ius “proprietatis” primi Ordinis in secundum.
2. Licentia a competenti Curiae Romanae Dicasterio monasteriis secundi Ordinis id cupientibus sese sociandi ad normam can. 614 cum Ordine R potius quam Ordini A concessa violatione legis in decernendo affici dici non potest ob insequentes rationes:
a. ad rem, praeter facta historica, necessarium est examinare affinitatem charismatis;
b. nullum exstat in casu documentum auctoritatis ecclesiasticae, quod definiat aut declaret secundum Ordinem A;
c. haud tribuendum est momentum prohibitioni Ordini R impositae habendi scilicet «curam [vel] regimen monialium»; nam illa prohibitio expresse petita est ex parte ipsius Ordinis R; ad historicam ac transeuntem se refert condicionem; quod ad spiritualem attinet adsistentiam, eam inde a pluribus decenniis exercetur, ita ut nemo, a Sancta Sede incipiendo, putat adhuc vigere illam prohibitionem;
d. ad rem potius quam regula iuris “melior est condicio possidentis” (quae applicatio iniuriosa est monialibus) aequius applicandum est principium contrarium, id est “in dubio libertas” aut “lex dubia, lex nulla”, cum non agitur de aliquo obiecto possidendo, sed potius de vinculo vel de lege, quae libertatem Monialium ligat;
e. voluntas monialium per suffragium libere et recte expressa: ad rem sufficiens erat eas moniales nosse summatim quid hoc significaret, quod certo certius non ignorabant, quia associatio nihil aliud efficiebat quin condicionem de facto iam exsistentem sanciret.
3. Quoad violationem legis in procedendo, id est Brevis Leonis X die 10 iunii 1513 dati, quod vetabat ne quaevis gratia impetraretur, quae iura Ordinis A laederet, absque consensu, expresso et in scriptis dato, Prioris Generalis, animadvertendum est documentum huiusmodi hac in materia minime urgeri potest adversus competens Curiae Romanae Dicasterium necnon quaestionem de assistentia secundi Ordinis non esse quaestionem de iure Ordinis A, sed potius de iure secundi Ordinis seu monialium.
1. “Secondo Ordine” ha un significato molto ampio e generico, che da sé solo non comprende nessuna relazione organica di appartenenza o dipendenza; e certamente men che meno da esso sorge un diritto di “proprietà” del primo Ordine sul secondo.
2. La licenza concessa dal competente Dicastero della Curia Romana ai monasteri del secondo Ordine che lo desiderano di associarsi a norma del can. 614 con l’Ordine R piuttosto che con l’Ordine A non si può dire affetta da violazione di legge nella decisione per le seguenti ragioni:
a. al riguardo, oltre ai fatti storici, si deve esaminare l’affinità del carisma;
b. non esiste nel caso alcun documento dell’autorità ecclesiastica che definisca o dichiari il secondo Ordine A;
c. non si deve attribuire importanza alla proibizione imposta all’Ordine R di non avere, cioè, «cura [o] governo di monache»; infatti quella proibizione è stata espressamente richiesta dallo stesso Ordine R; si riferisce a una condizione storica e contingente; quanto alla assistenza spirituale, da più decenni è esercitata così che nessuno, a cominciare dalla Santa Sede, ritiene che viga oggi quella proibizione;
d. al riguardo piuttosto che la regola del diritto “è migliore la condizione di chi possiede” (la cui applicazione è ingiuriosa verso le monache) è più equo applicare il principio contrario, ossia “nel dubbio libertà” oppure “legge dubbia, legge nulla”, dal momento che non si tratta di un oggetto da possedere, ma piuttosto di un vincolo o di una legge, che tocca la libertà di monache;
e. la volontà delle monache liberamente e correttamente espressa tramite votazione: al riguardo era sufficiente che le monache sapessero per sommi capi il significato, che certamente non ignoravano, perché l’associazione non faceva che sancire la condizione già di fatto esistente.
3. Quanto alla violazione della legge nella procedura, ossia del Breve di Leone X emanato il 10 giugno 1513, che vietava che qualsiasi grazia fosse concessa, che ledeva i diritti dell’Ordine A, senza il consenso, espresso e scritto del Priore Generale, si deve osservare che un tale documento in questa materia non si può opporre al competente Dicastero della Curia Romana, come pure che la questione dell’assistenza del secondo Ordine non è questione del diritto dell’Ordine A, ma piuttosto del diritto del secondo Ordine ossia delle monache.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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