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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 14.11.1992, Prot. N. 22568/91 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Dimissionis
coram Herranz
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1992, p. 1118.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 601; 696 § 1; 698; 697-699; 1526 § 1
Perfectae caritatis n. 14
Massime
1. “Oboedientia responsabilis” adduci non potest contra legitimitatem praecepti vi oboedientiae, quo Superior novam imponit destinationem subdito religioso. Re quidem vera, Constitutiones colligunt normam decreti “Perfectae caritatis”, n. 14, quae ita prosequitur: “Superiores libenter sodales audiant necnon eorum conspirationem ad bonum instituti et Ecclesiae promoveant, firma tamen auctoritate decernendi et praecipiendi quae agenda sunt”. Patet ergo praeceptum novae destinationis esse plane legitimum, ex hac potestate quae ius sive universale sive proprium Superioribus tribuit “decernendi et praecipiendi quae agenda sunt”.
2. “Pertinax inoboedientia” componitur quoque cum quis semper uti voluerit suo iure recurrendi ad dialogum, si tamen nunquam idem habuerit “animum ad acquiescendum” legitimis praeceptis Superiorum – uti cavent Constitutiones –, scilicet adeundi novam destinationem.
3. Obligatio quae ex voto oboedientiae exurgit, directe vinculat voluntatem subditi, quaecumque sit eius opinio personalis in materia, dummodo agatur de legitimis Superioribus iuxta Constitutiones praecipientibus. Contemptus realis et constans erga legitima praescripta Superiorum, etiam post ipsorum repetitam iterationem, aliud non est quam pertinax inoboedientia.
4. Obiectio conscientiae erronea iustificatio inoboedientiae in casu evadit; nam quando oboedientia per votum religiosum exigitur, ea praestanda est semper, dummodo legitime praecipiatur, quia etsi “rationes iubendi non vinculant ... intellectum subditi”, eidem “tamen nefas est easdem suo iudicio subicere ut decernat ipse quid reapse sit agendum” (sententia definitiva coram Felici, diei 21 novembris 1981, prot. n. 11439/79 CA).
5. Quoad materiam gravem de qua in can. 696, § 1, circa translationem ratio habenda est Constitutionum, quae clare statuunt sodales paratos esse debere “ut mitti possint quocumque terrarum” et promptos “ad quaelibet ministeria quae ipsis a Congregatione per Superiores committantur”, necnon peculiarium adiunctorum (in casu in discrimen vocata est non tantum condicio spiritualis, doctrinalis et disciplinaris, sed etiam relationum inter Institutum et supremam Ecclesiae auctoritatem hierarchicam).
6. Quoad defensiones apud Supremum Moderatorem post emissum dimissionis decretum receptae, ratio habenda est sive quod defectus debitae diligentiae in casu non Superioribus sed recurrenti imputandus est; quod nullibi adest norma quae obligat ut supremus Moderator cum suo Consilio exspectet, sine die, novas defensiones extra tempus; sive quod ius legitimae defensionis nunquam denegatum fuit ex parte Superiorum, dum revera usus huismodi iuris ex parte recurrentis ad hoc tendere videtur ut processui orto ex eius pertinaci inoboedientia sine die morae necterentur.
Cf. etiam maximae decreti Congressus prot. n. 22568/91 CA.
1. L’“obbedienza responsabile” non può essere addotta contro la legittimità del precetto in forza dell’obbedienza, con il quale il Superiore impone al suddito religioso una nuova destinazione. In realtà appunto le Costituzioni accolgono la norma del decreto “Perfectae caritatis”, n. 14, che così prosegue: «I Superiori ascoltino volentieri i sodali e promuovano l’unione delle loro forze per il bene dell’istituto e della Chiesa, pur rimanendo ferma la loro autorità di decidere e di comandare ciò che si deve fare». È chiaro quindi che il precetto di una nuova destinazione è del tutto legittimo, in forza di questa potestà che il diritto sia universale sia proprio attribuisce ai Superiori «di decidere e di comandare ciò che si deve fare».
2. La “pertinace disobbedienza” ricorre anche quando qualcuno abbia sempre inteso usare del suo diritto al dialogo, se tuttavia il medesimo non abbia avuto «l’intenzione di accettare» i legittimi precetti dei Superiori – come prevedono le Costituzioni –, ossia di raggiungere una nuova destinazione.
3. L’obbligo che sorge dal voto di obbedienza vincola direttamente la volontà del suddito, qualunque sia la sua opinione personale in materia, purché si tratti di Superiori legittimi che comandano secondo le Costituzioni. Il disattendere realmente e costantemente ai legittimi prescritti dei Superiori, anche dopo la loro ripetizione, altro non è che pertinace disobbedienza.
4. L’obiezione di coscienza è una giustificazione erronea della disobbedienza nel caso; infatti quando l’obbedienza si richiede in forza del voto religioso, si deve sempre dare, purché si comandi legittimamente, perché benché «i motivi del comando non vincolano l’intelligenza», al sodale «tuttavia non è lecito far sottostare i medesimi motivi al suo giudizio così che sia lui stesso a decidere che cosa deve fare» (sentenza definitiva coram Felici del 21 novembre 1981, prot. n. 11439/79 CA).
5. Quanto alla materia grave di cui al can. 696, § 1, circa il trasferimento si deve tener conto delle Costituzioni, che stabiliscono chiaramente che i sodali devono essere preparati «ad essere inviati dovunque» e pronti «a qualsiasi ministero che siano loro affidati dalla Congregazione mediante i Superiori», come pure delle peculiari circostanze (nel caso era posta in pericolo non solo la condizione spirituale, dottrinale e disciplinare, ma anche delle relazioni tra l’istituto e la suprema autorità gerarchica della Chiesa).
6. Quanto alle difese ricevute dal Supremo Moderatore dopo la emissione del decreto di dimissione si deve tener conto sia del fatto che la mancanza della dovuta diligenza nel caso non si deve imputare ai Superiori ma al ricorrente, sia del fatto che non vi è alcuna norma che obbliga a che il Supremo Moderatore con il suo Consiglio aspetti senza scadenza nuove difese oltre il tempo dovuto, sia del fatto che il diritto alla legittima difesa non fu mai negato, mentre l’esercizio del medesimo diritto sembra che da parte del ricorrente tenda a che il processo nato dalla sua pertinace disobbedienza sia ritardato senza fine.
Cf. anche le massime del decreto del Congresso prot. n. 22568/91 CA.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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