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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 14.11.1992, Prot. N. 21778/90 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio de Institutione Catholica
Oggetto Iurium
coram Agustoni
Contenuto Recursum extra terminum peremptorium esse propositum ideoque ad disceptationem coram Em.mis ac Exc.mis Judicibus non esse admittendum.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1992, p. 1118.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 57; 1734
Massime
1. Ad promovendum docentem quempiam ad munus professoris extraordinarii, Pontificia Universitas, iussu Statutorum, tenetur a Congregatione de Institutione Catholica exquirere “nihil obstat”, cuiusmodi concessio non est actus stricte administrativus decisorius, sed quaedam tantummodo praevia conditio ut Magnus Cancellarius, si et quatenus, ad ulteriora procedere valeat ad intentam nominationem (in casu, insuper, “non obstat”, loco “nihil obstat” de more expressum, iuxta stylum Curiae Romanae quamdam haesitationem innuit; nam idem Dicasterium rescripsit ipsius Magni Cancellarii discretioni ulteriora quoad promotionem rev.di recurrentis remissa esse).
Cf. etiam maximae decretorum Congressuum prot. n. 21778/90 CA.
1. Per promuovere un docente all’ufficio di professore straordinario una Pontificia Università, a norma degli Statuti, è tenuta a chiedere alla Congregazione per l’Educazione Cattolica il “nihil obstat”, la concessione del quale non è atto strettamente decisorio, ma solo una certa qual previa condizione perché il Gran Cancelliere, se del caso, possa procedere ulteriormente alla nomina intesa (nel caso, inoltre, “non obstat”, al posto di “nihil obstat” di solito espresso, secondo lo stile della Curia Romana fa intendere una quale esitazione; infatti il medesimo Dicastero rispose che erano rimesse alla discrezione dello stesso Gran Cancelliere le ulteriori decisioni quanto alla promozione del rev.do ricorrente).
Cf. anche le massime dei decreti dei Congressi prot. n. 21778/90 CA.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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