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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 31.10.1992, Prot. N. 22239/90 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Iurium
coram Fagiolo
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1992, pp. 1117-1118.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 57; 1734; 1735; 1737
Massime
1. Petitio revocationis vel emendationis decreti ab ipsius auctore petenda est intra decem dies a decreto legitime intimato, ad normam can. 1734, §§ 1-2. Suggestiones atque instantiae quae prebeantur ante decretum non constituunt ne speciem quidem recursus seu remonstratio (in casu, vel admissis petitione in novissima instantia porrecta et silentio Episcopi ad normam can. 57, recursus hierarchicus serius porrectus esset ad competens Curiae Romanae Dicasterium).
2. Petitio de qua in can. 1734, § 1 legitima non habetur cum tantum ad informationem seu notitiam Episcopo transmittitur textus recursus hierarchici ad competens Curiae Romanae Dicasterium missi seu mittendi.
Cf. etiam maximae decretorum Congressuum prot. n. 22239/89 CA.
1. La domanda di revocazione o emendamento del decreto all’autore dello stesso deve essere chiesta entro dieci giorni dalla legittima intimazione del decreto, a norma dei can. 1734, §§ 1-2. I suggerimenti e le istanze che siano presentate prima del decreto non costituiscono neppure l’apparenza di un ricorso ossia di una rimostranza (nel caso, anche ammessa la domanda presentata nell’ultima istanza e ammesso il silenzio del vescovo a norma del can. 57, il ricorso gerarchico sarebbe stato presentato troppo tardi al competente Dicastero della Curia Romana).
2. La domanda di cui al can. 1734, § 1 non è legittima se solo per informazione e conoscenza è trasmesso al vescovo il testo del ricorso gerarchico mandato o da mandare al competente Dicastero della Curia Romana.
Cf. pure massime dei decreti dei Congressi prot. n. 22239/89 CA.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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