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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 09.05.1992, Prot. N. 21259/89 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Revocationis nominationis ad munus Decani in Instituto philosophico-theologico X
coram Palazzini
Contenuto Recursum non esse admittendum ad disceptationem, utpote manifeste carentem fundamento.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1992, p. 1116.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 193; 196; 220; 624 § 3; 1427 § 1; 1437 § 1; 1438 § 3
Constitutio apostolica Sapientia christiana
Massime
1. Privatio administrativa officii seu amotio, cum sit actus ordinariae administrationis, decerni potest ab Ordinario ex qualibet iusta causa, prudenti eius arbitrio, etiam citra delictum, naturali aequitate servata, sed certum procedendi modum sequi minime tenetur. Privatio autem poenalis officii supponit delictum ex parte titularis.
2. Codex leges speciales de privatione officiorum seu amotione religiosorum nullas habet, et non est dubium quin leges de officiis ecclesiasticis in genere, deque eorum amotione pro officiis in religionibus valeant, nisi aliud constet.
3. Congregatio pro Institutione Catholica normas promulgavit circa Universitates et Facultates ecclesiasticas: quae tamen applicantur tantummodo Universitatibus et Facultatibus ecclesiasticis proprie dictis: non autem institutis inferioribus (cf. Constitutio Apostolica diei 15 aprilis 1979 "Sapientia christiana"); in casu autem agitur de instituto interno Ordinis et posito sub potestate Abbatis monasterii, qui igitur est unica auctoritas, praeter Sanctam Sedem, in Instituto.
4. Sermo fieri non potest de violatione legis in decernendo: increpari enim nequit Abbatem ex eo quod bonam famam Rev.di recurrentis laeserit revocatione nominationis iam factae (cf. can. 220). Etenim qui suo iure utitur neminem laedit.
5. Quoad praescriptum can. 50 dicendum est auditionem praeviam Rev.di recurrentis non esse necessariam, cum a nulla norma praescribatur. Nullibi, enim, praescribitur quod Superior ad amovendum aliquem ab officio debeat prius eum audire.
6. Plures dabantur rationes cum Rev.do recurrente communicatae pro revocatione nominationis; practice enim ipse plura sat magni momenti agebat per seipsum, debita relatione omissa cum aliis et praesertim cum Abbate.
1. La privazione amministrativa di un ufficio o rimozione, poiché è atto di ordinaria amministrazione, può essere decisa dall’Ordinario per una qualsiasi giusta causa, a prudente giudizio del medesimo, anche senza delitto, osservata l’equità naturale, ma non si è tenuti assolutamente a seguire una certa procedura. La privazione penale invece di un ufficio suppone un delitto da parte del titolare.
2. Il Codice non ha alcuna legge speciale sulla privazione di uffici di religiosi, ossia sulla rimozione, e non c’è dubbio che le leggi sugli uffici in generale e sulla rimozione valgano per gli uffici negli istituti religiosi, a meno che non consti altro.
3. La Congregazione per l’Educazione Cattolica ha promulgato norme sulle Università e Facoltà ecclesiastiche: queste tuttavia si applicano solo alle Università e Facoltà ecclesiastiche propriamente dette: non invece agli istituti inferiori (cf. costituzione Apostolica del 15 aprile 1979 “Sapientia christiana"); nel caso poi si tratta di un istituto interno dell’Ordine e posto sotto la potestà dell’abate del monastero, che perciò è l’unica autorità nell’istituto, oltre alla Santa Sede.
4. Non si può fare parola di una violazione della legge in decernendo: non si può infatti accusare l’abate per aver leso la buona fama del rev.do ricorrente con la revoca della nomina già fatta (cf. can. 220). Chi infatti usa del proprio diritto non lede nessuno.
5. Quanto al prescritto del can. 50 si deve dire che l’ascolto previo del rev.do ricorrente non è necessario, perché non è prescritto da alcuna legge. Da nessuna parte infatti si prescrive che il Superior per rimuovere qualcuno da un ufficio debba prima ascoltarlo.
6. Si davano più ragioni, comunicate al rev.do ricorrente, a favore della revoca della nomina; in pratica infatti egli compiva molte decisioni importanti da se stesso, omessa la dovuta relazione con altri e soprattutto con l’abate.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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