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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 11.06.1993, Prot. N. 23840/92 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Translationis. Incid.: Litis finitae
coram Agustoni
Contenuto Litem finitam declarandam esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1993, p. 1273.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 221 § 1; 221 § 2; 190 § 1; 1381 § 2; 1492 § 1; 1587; 1588; 1589; 1747 § 1; 1747 § 3; 1748-1752; 1752
Normae Speciales Art. 102 §§ 1-2 Art. 126
Massime
1. Termini alii sunt ordinatorii, quibus inutiliter elapsis, ad ulteriora proceditur; alii vero sunt peremptorii strcto sensu: qui si non servantur secumferunt peremptionem actus vel actionis vel instantiae: quo ultimo in casu locum dant coram Signatura Apostolica exceptioni “litis finitae”.
2. Neglectus termini peremptorii apud Signaturam Apostolicam eundem effectum consequitur ac eiusmodi neglectus sive in proponendo appellationem, sive in gradu appellationis iudicii ordinarii, nisi aliud patet. Nam iuxta peculiarem indolem processus contentiosi administrativi, praesupponitur decretum latum vel approbatum a competenti Curiae Romanae Dicasterio, adversus quod tantum intra terminum peremptorium provocari potest.
3. Art. 102 Normarum Specialium nullam peculiarem emphasim statuit, ut veluti reduplicative, denuntietur terminum, qui dicitur “peremptorius”, revera vim haberi perimendi actum vel finem imponendi actioni.
4. Idem articulus haud requirit ut “expresse” declaretur vis peremptoriam fatalium quae ut talia enuntiantur: verba enim accipienda sunt iuxta propriam significationem.
5. Lex plures actus statuit quibus perficitur recursus adversus translationem parochi; qui si non servantur, nec decisio quae illos imponit impugnari potest. Qua re terminus ad illa perficienda quae lex statuit non nisi peremptorius esse potest (in casu Signatura Apostolica termino peremptorio ursit parocho translato traditionem curae paroeciae et domum paroecialem liberam relinquendam).
6. Signatura Apostolica decretum edere potest quo terminus peremptorius statuitur tantum ad modum sese gerendi recurrentis emendandum, de quo eadem Signatura Apostolica absque dubio potestatem habet videndi et decidendi, cum respiciat rectam administrationdem iustitiae.
7. Ius quod can. 221, § 1 christifidelibus agnoscit, clausulae finali subordinatur, id est si et quatenus quis ad normam iuris vindicet vel defendere iura sua. Ceterum hae actiones extinguuntur praescriptione ad normam iuris, aliove legitimo modo (can. 1492, § 1).
Cf. etiam maximae decreti definitivi diei 14 maii 1994 sub prot. n. 23840/92 CA.
1. Alcuni termini sono ordinatori, superati i quali si procede oltre, altri invece sono perentori in senso stretto: se questi non sono osservati comportano la perenzione dell’atto o dell’azione o dell’istanza; in quest’ultimo caso danno luogo nella Segnatura Apostolica all’eccezione di “lite finita”.
2. La mancata osservanza si un termine perentorio nella Segnatura Apostolica produce ha lo stesso effetto della medesima mancanza sia nel proporre appello sia nel grado di appello del giudizio ordinario, a meno che risulti altrimenti. Infatti, secondo la peculiare indole del processo contenzioso amministrativo, si suppone che sia stato emanato o approvato un decreto dal competente Dicastero della Curia Romana, contro il quale si può provocare solo entro un termine perentorio.
3. L’art. 102 delle Norme Speciali non stabilisce nessuna peculiare sottolineatura, perché, come ripetendosi, sia dichiarato che il termine, che si dice “perentorio”, abbia veramente forza di far perimere un atto o porre fine all’azione.
4. Il medesimo articolo non richiede che si dichiari “espressamente” la forza perentoria dei fatali, che come tali sono detti: le parole infatti sono da interpretare secondo il significato proprio.
5. La legge stabilisce più atti con i quali si perfeziona il ricorso avverso il trasferimento di un parroco; se non si osservano, neppure la decisione che li impone può essere impugnata. Per questo il termine che la legge stabilisce per il loro perfezionamento non può che essere perentorio (nel caso la Segnatura Apostolica con termine perentorio ha imposto al parroco trasferito di consegnare la cura della parrocchia e lasciare libera la casa parrocchiale).
6. La Segnatura Apostolica può emanare un decreto con il quale si stabilisce un termine perentorio quanto al solo scopo di correggere il modo di comportarsi del ricorrente, sul quale la medesima Segnatura Apostolica senza dubbio ha la potestà di vedere e decidere, poiché riguarda la retta amministrazione della giustizia.
7. Il diritto che il can. 221, § 1 riconosce ai fedeli è subordinato alla clausola finali, cioè se e per quanto qualcuno rivendichi e difenda i sui diritti a norma del diritto. D’altronde queste azioni si estinguono con la prescrizione a norma del diritto o in altro legittimo modo (can. 1492, § 1).
Cf. anche le massime del decreto definitivo del 14 maggio 1994, prot. n. 23840/92 CA.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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