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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 27.03.1993, Prot. N. 20311B/88 CA


Parte attrice D.na X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Non admissionis ad professionem religiosam perpetuam et invaliditatis eiusdem professionis. Incidentis: reiectionis recursus utpote extra terminum peremptorium propositi
coram Agustoni
Contenuto Recursum ad disceptationem admittendum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1993, p. 1271.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 56; 201 § 2; 656, n. 3; 657 § 1; 689 § 1; 1510
Massime
1. Haud praesumitur ignorare urgentiam fatalium ille qui suum ius ad recursum admovendum compertum habet (in casu Soror monita est terminum peremptorium urgere ad recursum apud Signaturam Apostolicam praesentandum, ex quo deducere poterat fatalia urgeri etiam apud competens Curiae Romanae Dicasterium).
2. Stricto iure non gaudet mulier religiosa, spirante spatio votorum temporariorum, quo promereat admissionem ad vota perpetua pronuntianda.
1. Non si presume che ignori l’urgenza dei termini fatali chi sa che ha diritto a presentare ricorso (nel caso la sorella è stata avvertita dell’urgenza del termine perentorio per presentare ricorso alla Segnatura Apostolica, dal che poteva dedurre che termini fatali urgevano anche per il competente Dicastero della Curia Romana).
2. Una religiosa, una volta spirato il termine dei voti temporanei, non gode dello stretto diritto di conseguire l’ammissione alla pronuncia dei voti perpetui.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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