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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 16.01.1993, Prot. N. 21101/89 CA


Parte attrice Heredes X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Piae voluntatis
coram Agustoni
Pubblicazione J 81 (2025) 359-375
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Traduzioni angl., J 81 (2025) 359-375
Contenuto Non constare de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1993, p. 1270.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 57 §§ 1-2; 1738
Massime
1. Leges processus iudicialis in hac re clarae prostant; ordinationes e contra recursus administrativi truncae ac lacunosae inveniuntur. Non ea propter licet, ad defectus sanandos, singula ex uno ordine ad alium, scilicet ex ordinatione processus iudicalis ad illam administrativam trasferre, quia hae duae viae, quamvis utraque administrationi iustitiae inserviunt, non aequae distantis linea inter se currunt nec vicissim variari possunt.
2. Nulla lex praecipit, saltem in ordinatione recursus administrativi, ius partium cognoscendi acta omnia ac documenta integra causae, cum praesertim “legislator quod voluit dixit, quod noluit tacuit”. Ad rem plures rationes adducuntur: 1. recursus hierarchici negotiis odiosis sunt accensendi ac odiosa sunt restringenda; 2. via recursus hierarchici haud apta apparet ad quamlibet superioris decisionem impugnandam; haud raro rectius controversiae per iudicia deciduntur (in casu autem non vindicantur iura subiectiva); 3. Comparatio cum iure civili caute consideranda est, quia Ecclesia societas utique perfecta est, suis institutis instructa ad modum civitatum; ast indoles historica numquam separatim considerari potest ab illa mystica; 4. In casu de quo recurrens recursum ad normam can. 57 haud proposuit adversus denegatum accessum ad acta apud competens Curiae Romanae Dicasterium;
3. Destinatio bonorum, de quibus agitur, incerta semper mansit, varia ob adiuncta, nec documenta allata dubium superare valuerunt, ideoque de mutatione piae voluntatis stricto iure sermo fieri nequit.
1. Le leggi del processo giudiziale in questa materia sono chiare; gli ordinamenti invece del ricorso gerarchico sono tronche e lacunose. Non per questo per sanare questi difetti è lecito trasferire singoli elementi da uno all’altro ordinamento, ossia da quello del processo giudiziale a quello amministrativo, perché queste due vie, benché entrambi servano all’amministrazione della giustizia, non corrono parallele né possono intercambiarsi.
2. Nessuna legge prevede, almeno nell’ordinamento del ricorso gerarchico, il diritto delle parti di conoscere tutti gli atti e tutti i documenti della causa, dato soprattutto che “ciò che il legislatore volle disse, ciò che non volle tacque”. Sul punto si apportano più ragioni: 1. I ricorsi gerarchici sono da assimilare a negozi odiosi e le cose odiose si devono restringere; 2. La via del ricorso gerarchico non appare adatta a impugnare qualsiasi decisione di un superiore; non raramente le controversie più direttamente vengono decise attraverso i giudizi (nel caso poi non vengono rivendicati diritti soggettivi); 3. La comparazione con il diritto civile si deve condurre cautamente, perché la Chiesa è sì una società perfetta, provvista di istituti come gli Stati, ma la configurazione storica non può mai essere considerata separatamente da quella mistica; 4. Nel caso in oggetto il ricorrente non ha proposto ricorso a norma del can. 57 contro l’accesso negato agli atti presso il competente Dicastero della Curia Romana;
3. La destinazione dei beni di cui si tratta è sempre rimasta incerta, per varie ragioni e i documenti addotti non sono stati in grado di superare il dubbio; perciò non si può parlare strettamente di mutamento della pia volontà.
Commenti J. Otter, «Right to Access Files in Hierarchical Recourses: Commentary on a Contentious-Administrative Cause concerning a Pious Will (prot. n. 21101/89 CA)», J 81 (2025) 378-383.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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