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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 14.05.1994, Prot. N. 23840/92 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Translationis
Incid.: Querelae nullitatis et restitutionis in integrum adversus decretum definitivum huius Supremi Tribunalis diei 11 iunii 1993, quo “lis finita” declarata est
coram Eid
Contenuto Ad I. negative, seu non admittendam esse querelam nulliitatis propositam contra decretum definitivum H.S.T. diei 11 iunii 1993;
Ad II. negative, seu non concedendam esse restitutionem in integrum petitam adversus idem decretum definitivum H.S.T. diei 11 iunii 1993.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1994, p. 1207.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 190 § 1; 1620, n. 7; 1645 § 2, nn. 1-2; 1645 § 2, n. 4; 1747; 1748-1752
Normae Speciales Art. 102  
Constitutio apostolica Pastor bonus Art. 121  
Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae Art. 27 §§ 1-2
Massime
1. Ius sese defendendi in iudicio ad ius naturae pertinet, quod iudex nec denegare nec ignorare potest. Quod tamen ius defensionis directe respicit tantum proprium obiectum et rationem iudicii de quo agitur, nec per se tendit tueri cetera iura, quae ad partes in causa alio ex titulo vel alia ex parte pertineant (in casu decretum impugnatum unam incidentem seu praeiudicialem quaestionem vidit).
2. Probationes et documenta de quibus in can. 1645, § 2, nn. 1-2 non sunt quae referuntur ad decretum Auctoritatis ecclesiasticae, sed quae quidem ad impugnatum decretum Signaturae Apostolicae diei 11 iunii 1993 (in casu praefata documenta et probationes Signaturae Apostolicae iam praebita erant antequam idem impugnatum decretum latum est).
3. Quando Signatura Apostolica, in causa contentioso-administrativa, intervenit apud partes in rem quae ad processum pertinet, ipsa agit per actum “mere processualem” nec limites suae competentiae transgreditur (in casu Praefectus terminum peremptorium quoad rem, quae habet strictam rationem cum processu, id est cum «modo procedendi in translatione parochorum» statuit).
4. Quae in can. 1747 statuuntur inter se stricte connectuntur in procedura administrativa, quo ex titulo ea competentiae iudiciali Signaturae Apostolicae directe subiiciuntur in casu, quem idem Tribunal in actu tractat, eo magis quod «[h]oc Dicasterium […] consulit ut iustitia in Ecclesia recte administretur» (Pastor bonus, art. 121), a fortiori quidem cum ipsius est in certa causa iustitiam administrare.
5. Quatenus agnoscatur non haberi clarum legis praescriptum ad rem, nequaquam sequitur Signaturam Apostolicam legem evidenter violavisse, ubi statuit: reapse dedecet videre de recursu alicuius qui recusat praescripta legis quoad ipsum recursum servare.
Cf. etiam maximae decreti definitivi diei 11 iunii 1993 sub prot. n. 23840/92 CA.
1. Il diritto di difesa nel giudizio appartiene al diritto naturale, che il giudice non può negare né ignorare. Questo diritto di difesa tuttavia riguarda direttamente solo l’oggetto proprio e le ragione propria del giudizio di cui si tratta, né per se si estende alla difesa di altri diritti, che appartengano alle parti in causa per un altro titolo e per un’altra parte (nel caso il decreto impugnato ha giudicato solo la questione incidentale o pregiudiziale).
2. Le prove e i documenti di cui al can. 1645, § 2, nn. 1-2 non sono quelli che si riferiscono al decreto dell’autorità ecclesiastica, ma quelli appunto che si riferiscono all’impugnato decreto della Segnatura Apostolica dell’11 giugno 1993 (nel caso i menzionati documenti e prove erano stati già esibiti alla Segnatura Apostolica prima dell’emanazione del medesimo impugnato decreto).
3. Quando la Segnatura Apostolica in una causa contenzioso-amministrativa interviene sulle parti in una materia che riguarda il processo, essa agisce con un atto “meramente processuale” né travalica i limiti della sua competenza (nel caso il Prefetto ha stabilito un termine perentorio in una materia, che ha stretta relazione con il processo, cioè con il «modo di procedere nel trasferimento dei parroci).
4. Quanto è stabilito nel can. 1747 si connette strettamente nella procedura amministrativa, per il quale titolo nel caso soggiace direttamente alla competenza giudiziale della Segnatura Apostolica, che lo stesso Tribunale tratta attualmente, tanto più che «questo Dicastero […] provvede che la giustizia sia correttamente amministrata nella Chiesa» (Pastor bonus, art. 121), a fortiori appunto dal momento che è suo compito amministrare la giustizia in una determinata causa.
5. Per quanto si riconosca che non si ha in materia un chiaro prescritto di legge, neppure segue che la Segnatura Apostolica abbia evidentemente violato la legge stabilendo che in realtà è sconveniente giudicare del ricorso di chi ricusa di osservare i prescritti di legge quanto allo stesso ricorso.
Cf. anche le massime del decreto definitivo dell’11 giugno 1993 prot. n. 23840/92 CA.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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