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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 20.05.1995, Prot. N. 25007/94 CA


Parte attrice D.nus X et alii
Parte convenuta Pontificium Consilium pro Laicis
Oggetto Iurium
coram Agustoni
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1995, p. 848.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 208; 215
Massime
1. Asserta vituperatione in consociationem a quodam instituto religioso foras data eademque recursu hierarchico apud competens Curiae Romanae Dicasterium impugnata ac recursu ab eodem Dicasterio reiecto, praesuppositum recursus contentiosi administrativi apud Signaturam Apostolicam deest quia asserta vituperatio non est decisio nec a competenti Curiae Romanae Dicasterio confirmata est (in casu idem Dicasterium prudens iudicium de consociatione Episcopis dioecesanis, quorum interest, reliquit, quin ex parte sua diffidentiam vel circumspectionem in eandem consociationem manifestaret).
Cf. etiam maximae in decreto Congressus sub prot. n. 25007/94 CA.
1. Data l’asserita riprensione pubblicata da un istituto religioso contro un’associazione, impugnata con ricorso gerarchico presso il competente Dicastero della Curia Romana, che ha rigettato il ricorso, manca il presupposto per il ricorso contenzioso amministrativo presso la Segnatura Apostolica perché l’asserita riprensione non è una decisione né è stata confermata dal competente Dicastero della Curia Romana (nel caso lo stesso Dicastero ha lasciato ai vescovi diocesani interessati il prudente giudizio sull’associazione, senza aver manifestato da parte sua diffidenza o circospezione verso la medesima associazione).
Cf. anche le massime nel decreto del Congresso nel prot. n. 25007/94 CA.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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