Università Facoltà di Diritto Canonico www.iuscangreg.itCIC1983CCEONorme extra-codicialiRisposte della Sede ApostolicaDiritto particolareDiritto proprio / statutiFonti storicheGiurisprudenzaAccordi internazionaliSiti webLetteraturaPeriodica de re canonicaBibliografia canonisticaMotori di ricercaLinklistMappa sitoDocentiNoti professori del XX secolo
Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 20.05.1995, Prot. N. 24582/93 CA


Parte attrice D.nus X
Parte convenuta Congregatio pro Gentium Evangelizatione
Oggetto Amissionis muneris docendi in schola catholica
coram Herranz
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1995, p. 848.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 35; 48; 231 § 2; 803 § 1; 805; 1286
Massime
1. Recursu hierarchico ob defectum praesuppositi reiecto, recursus contentiosus administrativus tantum respicere potest quaestionem utrum, necne, competens Curiae Romanae Dicasterium quoad dictam reiectionem legem violaverit in procedendo vel in decernendo, necnon – si et quatenus – quaestionem de damnis ex illa reiectione recursus forte ortis; quam ob rem, si Signatura Apostolica decerneret haberi hac in re violationem legis in decernendo, quaestio de merito causae remittenda esset ad praefatum Dicasterium, ut ipsum hac de re videret.
2. Recursus hierarchicus suapte natura praesupponit actum impugnatum esse actum administrativum a competenti auctoritate ecclesiastica exsecutiva editum atque Superiorem ecclesiasticum aditum esse Superiorem hierarchicum auctoritatis exsecutivae quae impugnatum actum tulit (cf. v.g. cann. 35; 48; 1400, § 2; 1732; 1737, § 1)(in casu tamen Consilium administrationis, quod amissionem muneris docendi aetatis ratione statuit non est auctoritas ecclesiastica exsecutiva, neque Episcopus considerari potest Superior hierarchicus Consilii administrationis, neque schola catholica est «quam auctoritas ecclesiastica competens aut persona iuridica publica moderatur» de qua in can. 803, § 1).
3. Non est auctoritatis Signaturae Apostolicae imponere ut pacifica solutio ineatur, cum solutio huius controversiae non pertineat ad eius competentiam iuridicam.
Cf. etiam maximae in decreto Congressus sub prot. n. 24582/93 CA.
1. Quando il ricorso gerarchico è rigettato per mancanza di presupposto, il ricorso contenzioso amministrativo può riguardare solo la questione se il competente Dicastero della Curia Romana abbia violato o no la legge nella procedura (in procedendo) o nella decisione (in decernendo), come pure – se e per quanto – la questione dei danni che eventualmente sia derivati da quel rigetto del ricorso; per la qual ragione, se la Segnatura Apostolica decidesse che on questo caso si dà violazione della legge nella decisione (in decernendo), la questione sul merito della causa sarebbe da rimettere al menzionato Dicastero, perché il medesimo giudicasse in questa materia.
2. Il ricorso gerarchico per sua natura presuppone che l’atto impugnato sia un atto amministrativo emanato dalla competente autorità ecclesiastica esecutiva e che il Superiore ecclesiastico adíto sia il Superiore gerarchico dell’autorità esecutiva che ha emanato l’atto impugnato (cf. per esempio cann. 35; 48; 1400, § 2; 1732; 1737, § 1)(nel caso tuttavia il Consiglio di amministrazione, che ha deciso la cessazione dell’ufficio di docente in ragione dell’età non è autorità ecclesiastica esecutiva, e neppure il vescovo si può considerare Superiore gerarchico del Consiglio di amministrazione, e neppure la scuola cattolica è «quella che l’autorità ecclesiastica o una persona giuridica pubblica dirige» di cui al can. 803, § 1).
3. Non appartiene all’autorità della Segnatura Apostolica imporre che si avvii una soluzione pacifica dal momento che la soluzione di questa controversia non appartiene alla sua competenza giuridica.
Cf. pure le massime nel decreto del Congresso al prot. n. 24582/93 CA.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

Collegamento a questa pagina: https://www.iuscangreg.it/stsa?id=479&lang=IT