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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 20.05.1995, Prot. N. 24423/93 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Amotionis a paroecia
coram Agustoni
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1995, p. 848.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 51; 1741, n. 2; 1741, n. 3
Massime
1. Quoad praescriptum can. 51, attendendum est quod decisiones proprium contextum habent et referunt ad praecedentes gressus in procedura amotionis, in quibus causae et argumenta amotionis recurrenti eiusque Patrono ecclesiastico satis significata sunt.
2. Quoad amotionis causam de qua in can. 1741, n. 2, anxietas ab ipso recurrente admissa, eum minus idoneum reddit ad regendam paroeciam, cuius cura est valde onerosa.
3. Quoad amotionis causam de qua in can. 1741, n. 3, testes credibiles confirmaverunt accusationes contra parochum notas fuisse in paroecia et earundem notitiam etiam in finitimas paroecias serpere; quas ob accusationes, probabilitate non carentes, parochus non amplius gaudet illa bona existimatione apud paroecianos, quae requiritur in parocho ut ministerio suo efficaciter fungi possit.
Cf. etiam maximae in decreto Congressus sub prot. n. 24423/93 CA.
1. Quanto al prescritto del can. 51, si deve osservare che le decisioni hanno un proprio contesto e si riferiscono a precedenti passi della procedura di rimozione, nei quali le cause e le probe della rimozione sono state sufficientemente fatte presenti al ricorrente e al suo patrono.
2. Quanto alla causa di rimozione di cui al can. 1741, n. 2, l’affanno riconosciuto dallo stesso ricorrente, lo rende meno idoneo a reggere una parrocchia la cui cura è molto onerosa.
3. Quanto alla causa di rimozione di cui al can. 1741, n. 3, testimoni credibili hanno confermato che accuse contro il parroco erano note in parrocchia e la loro notizia serpeggiava anche nelle parrocchie vicine; con queste accuse, che non mancano di probabilità, un parroco non gode più presso i parrocchiani di quella buona stima che si richiede nel parroco perché possa esercitare efficacemente il suo ministero.
Cf. anche le massime nel decreto del Congresso al prot. n. 24423/93 CA.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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