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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 18.03.1995, Prot. N. 24171/93 CA


Parte attrice Rev.da X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Dimissionis
coram Herranz
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1995, p. 847.
Cf. sentenza definitiva 20.04.91 prot. n. 20289/88 CA.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 172 § 1, n. 2; 696 § 1; 699 § 1; 700; 1645-1646
Massime
1. De generali remissione facta a Patrono recurrentis ad memoriale ante Congressum exhibitum clare apparet ex actis quod impugnatum decretum Congressus rem iam satis consideravit.
2. Adversus Signaturae Apostolicae sententias dari utique potest restitutio in integrum (in casu tamen impugnatio neque facta est a recurrente eiusve Patrono neque in casu sustineretur quia non habentur præsupposita de quibus in cann. 1645-1646).
3. Violationes legis in procedendo a Promotore iustitiae ante Congressum allatas easque a Patrono recurrentis post Congressum propositas Signatura Apostolica considerare non valet; nam ultra petita agere nequit.
4. Ex eo quod Antistita Generalis sese abstinuerit a suffragatione in sessione deliberativa ferenda minime habetur violatio legis, quia in omni deliberatione collegiali quis potest, et quandoque debet, a suffragatione ferenda abstinere (in casu, utcumque deliberatio coram ipsa Antistita Generali facta est atque quattuor membra consilii, ad normam can. 699, § 1, suffragium dederunt).
5. Nulla habetur violatio legis cum in ipso decreto dimissionis suffragationis exitus indicetur. Iamvero suffragatio secreta confundenda non est cum publicatione exitus eiusdem; atqui decisio per suffragationem secretam lata est; violatio ergo can. 699, § 1, in casu non probatur.
Cf. etiam maximae quae habentur in sententia diei 20.04.1991 prot. n. 20289/88 CA et in decreto Congressus sub prot. n. 24171/93 CA.
1. Dal generico rimando che il patrono del ricorrente ha fatto al memoriale esibito prima del Congresso appare chiaramente dagli atti che il decreto impugnato del Congresso ha già trattato sufficientemente la materia.
2. Contro le sentenze della Segnatura Apostolica si può esperire senz’altro la restituzione in integrum (nel caso tuttavia l’impugnazione non è stata fatta dal ricorrente o dal suo patrono né si sosterrebbe perché non si danno i presupposti di ai cann. 1645-1646).
3. La Segnatura Apostolica non può considerare le violazioni di legge nella procedura addotte dal promotore di giustizia prima del Congresso e proposte dal patrono del ricorrente dopo il Congresso; infatti non può agire oltre la domanda.
4. Per il fatto che la Suprema Moderatrice si sia astenuta dalla votazione nella sessione deliberativa non si ha per nulla violazione di legge, perché in ogni votazione collegiale qualcuno può sempre, e talvolta deve, astenersi (nel caso comunque la votazione di fronte alla Suprema Moderatrice è stata fatta e hanno dato il loro voto quattro membri del consiglio, a norma del can. 699, § 1).
5. Non c’è violazione di legge quando nello stesso decreto di dimissione si indica l’esito della votazione. Già poi non deve essere confuso il voto segreto con la pubblicazione dell’esito dello stesso; nel caso la decisione è avvenuta con voto segreto; la violazione quindi del can. 699, § 1, nel caso non è provata.
Cf. pure le massime che ci sono nella sentenza del 20.04.1991 prot. n. 20289/88 CA e nel decreto del Congresso al prot. n. 24171/93 CA.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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