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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 18.03.1995, Prot. N. 24779/93 CA


Parte attrice Exc.mus Ordinarius
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Iurium
coram Agustoni
Contenuto Non constare de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1995, p. 847.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 222; 615; 638 § 3; 638 § 4; 678; 1263; 1264 § 1
Massime
1. Agitur de recursu hierarchico adversus definitionem quaestionis inter duas partes, licet litteris datam, loco decreti.
2. Praescriptum can. 615 clare distinguit inter “veram potestatem” quae obvenit alicui superiori quando monasterium sui iuris instituto religioso consociatur et “specialem vigilantiam” quam exercere tenetur Episcopus si monasterium sui iuris nullum habet superiorem praeter suum moderatorem. Quae vigilantia vero nullo modo secumfert veram auctoritatem seu subiectionem.
3. Sedulo distinguendum est inter tributa et taxas. Tributa, enim, servatis de iure servandis, ex lege universali (cf. can. 1263) nonnisi personis iuridicis publicis regimini Episcopi dioecesani subiectis imponuntur, requisita espressis verbis subiectione auctoritati Episcopi dioecesani. Quoad taxas, can. 1264, § 1 nihil dicit de subiectione auctoritati Episcopi dioecesani, qua de re taxae, praetermissa quaestione subordinationis auctoritati Episcopi dioecesani, requiri valent ad defungendum servitium praestitum (in casu tamen decretum Regionalis Conferentiae Episcoporum proprio iure taxas tantum solvendas esse statuit ab omnibus institutis quae auctoritati Episcoporum dioecesanorum subordinantur).
4. Facultas concedendi gratiam pro alienatione, si summa excedat limen a Sancta Sede pro unaquaque regione statutum, est apud Sedem Apostolicam, ita ut consensus seu licentia ab Episcopo dioecesano danda fit ex vigilantia speciali cui ipse tenetur iure, non vero ex “vera auctoritate” in monasterium sui iuris exercendam.
1. Si tratta di un ricorso gerarchico contro la definizione di una questione tra due parti, anche se data per lettera anziché per decreto.
2. Il prescritto del can. 615 distingue chiaramente tra la “vera potestà” che tocca ad un superiore quando il monastero sui iuris è associato all’istituto religioso, e la “speciale vigilanza” che il vescovo è tenuto a esercitare se il monastero sui iuris non ha alcun superiore al di fuori del proprio moderatore. Questa vigilanza però non comporta per nulla una vera autorità o soggezione.
3. Si deve distinguere accuratamente tra tributi e tasse. I tributi, infatti, osservato quando si deve osservare, dalla legge universale (cf. can. 1263) si impongono solo alle persone giuridiche pubbliche soggette al governo del vescovo diocesano, essendo richiesta esplicitamente la soggezione all’autorità del vescovo diocesano. Quanto alle tasse, il can. 1264, § 1 non dice nulla della soggezione all’autorità del vescovo diocesano, per cui le tasse, tralasciata la questione della subordinazione all’autorità del vescovo diocesano, possono essere richieste per compiere il servizio prestato (nel caso però il decreto della Conferenza Regionale dei vescovi di propria iniziativa stabilì che le tasse dovessero essere pagate solo da tutti gli istituti che sono soggetti all’autorità dei vescovi diocesani).
4. La facoltà di concedere la grazia per la vendita, se la somma eccede il limite stabilito dalla Santa Sede per ogni regione, compete alla Sede Apostolica, in modo che il consenso ossia la licenza che deve essere data dal vescovo diocesano è in ragione della speciale vigilanza alla quale è tenuto in forza del diritto, non invece in ragione di una “vera autorità” da esercitare su un monastero sui iuris.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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