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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 23.11.1996, Prot. N. 26413/95 CA


Parte attrice Exc.mus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Amotionis a munere praesidis fundationis X
coram Fagiolo
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1996, p. 826.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 38; 193; 1257; 1276; 1279; 1284; 1301
Massime
1. Nullum adest dubium Ordinarium potestatem habere amovendi administratorem bonorum ecclesiasticorum, etsi administrator constitutus sit perpetuus, vi statutorum fundationis; quae statuta Ordinarii iura detrectare nequeunt.
2. Causae gravitas ponderanda est a natura officii de quo agitur et ab aestimatione circumstantiarum ex parte auctoritatis competentis.
3. Quoad violationem legis in procedendo servatus est modus iure definitus (can. 193, § 1), quia servatae sunt normae cann. 50-51 relate ad amotionem administratoris bonorum ecclesiasticorum, non autem illae de quibus in cann. 1740-1747 quae tractant tantum de parochis amovendis.
3. Ad normam can. 38 auctoritas competens etiam «ius alteri quaesitum» laedere potest, dummodo auctoritas competens actui administrativo expresse clausulam derogatoriam addiderit. Sub locutione «ius quaesitum» venit etiam privilegium quod cessare potest per revocationem competentis auctoritatis
Cf. etiam maximae decreti Congressus sub prot. n. 26413/95 CA.
1. Non c’è dubbio alcuno che l’Ordinario abbia la potestà di rimuovere un amministratore di beni ecclesiastici, anche se sia costituito amministratore perpetuo a norma degli statuti della fondazione, che non possono negare i diritti dell’Ordinario.
2. La gravità di una causa deve essere valutata in base alla natura dell’ufficio di cui si tratta e alla ponderazione delle circostanze da parte dell’autorità competente.
3. Quanto alla violazione della procedura (in procedendo) è stato osservato il modo stabilito dal diritto (can. 193, § 1), perché sono state osservate le norme dei cann. 50-51 relative alla rimozione di un amministratore di beni ecclesiastici, non invero quello di cui ai cann. 1740-1747 che riguardano solo la rimozione dei parroci.
3. A norma del can. 38 l’autorità competente può anche ledere il diritto «acquisito da un altro», purché l’autorità competente abbia espressamente aggiunto all’atto amministrativo la clausola derogatoria. Sotto la locuzione «diritto acquisito» si comprende anche il privilegio che può cessare per revocazione della competente autorità.
Cf. anche le massime del decreto del Congresso prot. n. 26413/95 CA.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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