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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 12.10.1996, Prot. N. 25818/95 CA


Parte attrice D.na X
Parte convenuta Congregatio pro Gentium Evangelizatione
Oggetto Dimissionis
coram Davino
Contenuto Non constare de violatione legis in procedendo vel in decernendo.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1996, p. 825.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 144; 308; 579
Massime
1. Emissio formalis decreti, quo Institutum religiosum erigitur, est factum et facta probari debent.
2. Cum non agatur de Instituto religioso nec de publica fidelium consociatione, dimissio a privata fidelium consociatione nihil aliud exigit nisi aptam proportionatamque causam.
1. L’emissione del decreto formale, con il quale si erige un istituto religioso, è un fatto e i fatti devono essere provati.
2. Dal momento che non si tratta di un istituto religioso né di un’associazione pubblica di fedeli, la dimissione da una associazione privata di fedeli non richiede altro che una idonea e proporzionata causa.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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