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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 10.02.1996, Prot. N. 25705/94 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Translationis
coram Agustoni
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1996, p. 824.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 190; 190 § 2; 193 § 3; 525, n. 2; 540; 1748; 1748-1752
Ordinatio generalis Romanae Curiae (1992) Art. 120;  
Regulae iuris 37, R.J., in VI°
Massime
1. Schematismus, quod aiunt, quidquid est de eius asserta natura publica, considerari nequit documentum aptum ad nominationem parochi reapse inducendam (in casu, recurrens anno 1989 administrator paroecialis nominatus est et in Schematismo anni 1993 uti parochus inductus).
2. In translatione administratoris paroecialis necessaria non est procedura de qua in cann. 1748-1752; non obstat tamen relatio ad eosdem canones; nam quod abundat non vitiat, et sicut dicit Regula iuris: utile non debet per inutile vitiari.
3. Gravis causa de qua in can. 190, § 2 dimetienda est ratione habita naturae officii administratoris paroecialis, quod ex se est ad interim, ac proinde comparanda est sive iustae causae ob quam quis amoveri potest ab officio ad prudentem discretionem auctoritatis collato (cf. can. 193, § 3: et amotio gravior est translatione) sive gravi causae translationis parochorum de qua in can. 1748 (id est, «bonum animarum vel Ecclesiae necessitas aut utilitas»: et evidenter gravior causa exigi nequit ad administratorem paroecialem transferendum).
4. Non sustinetur assertio iuxta quam competens Curiae Romanae Dicasterium examen recursus “nel merito” neglexisset. Nam impugnatum decretum latum est, prae oculis habita condicione personali recurrentis atque legitima declarata translationis ratione, scilicet opportunitate pro bono animarum (in casu, ut recurrens transferatur ad paroeciam, quae vicario paroeciali non indiget);
5. Recursus adversus translationem administratoris paroecialis effectu suspensivo non gaudet.
1. Quello che chiamano annuario, checché ne sia della sua asserita natura pubblica, non può essere considerato documento idoneo a indurre realmente alla nomina di parroco (nel caso, il ricorrente è stata nominato amministratore parrocchiale nel 1989 e indotto nell’annuario nel 1993 come parroco).
2. Nel trasferimento di un amministratore parrocchiale non è necessaria la procedura di cui nei cann. 1748-1752, tuttavia non è impedito di riferirsi a quei canoni; infatti ciò che abbonda non vizia, e come dice la regola del diritto quanto è utile non deve essere viziato da quanto è inutile.
3. La grave causa di cui al can. 190, § 2 si deve misurare avuto riguardo alla natura dell’ufficio di amministratore parrocchiale, che per sé è provvisorio; e per questo deve essere comparata sia alla giusta causa per la quale qualcuno può essere rimosso da un ufficio conferito a prudente discrezione dell’autorità (cf. can. 193, § 3: e la rimozione è più grave del trasferimento) sia alla grave causa del trasferimento dei parroci di cui al can. 1748 (cioè, «il bene delle anime o la necessità o l’utilità della Chiesa: e evidentemente non si può esigere una causa più grave per il trasferimento di un amministratore parrocchiale).
4. Non si sostiene l’asserzione che il competente Dicastero della Curia Romana abbia omesso l’esame del ricorso «nel merito». Infatti il decreto impugnato è stato emanato avendo di fronte agli occhi la situazione persona del ricorrente e avendo dichiarata legittimo il motivo del trasferimento, ossia l’opportunità per il bene delle anime (nel caso, per trasferire il ricorrente ad una parrocchia senza vicario parrocchiale).
5. Il ricorso contro il trasferimento di un amministratore parrocchiale non gode dell’effetto sospensivo.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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