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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 10.02.1996, Prot. N. 24049/93 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae
Oggetto Dimissionis
coram Agustoni
Contenuto Non constare de violatione legis neque in procedendo neque in decernendo.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1996, p. 824.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 51; 601; 665; 696 § 1
Massime
1. Cum «illegitima absentia, de qua in can. 665, § 2, per semestre protracta» iam habeatur a iure motivum dimissionis, ubi haec obligatio etiam imponatur per praeceptum oboedientiae, sine dubio gravis adest causa dimissionis.
2. Competens Curiae Romanae Dicasterium recursum reiciens «quia validis rationibus non innititur», crebrerrima hac formula stylus Curiae sat superque motivum reiectionis indicat. Ibi autem, usurpata quoque tradita formula «mature perpensis expositis» firmatur etiam motivum dimissionis.
3. Attentis attestationibus medicis quae exhibita sint necnon adiunctis quae causae initium signaverint nec omnino seponi possint, ad quaestionem de imputabilitate causae solvendam votum super actis a perito exquiri potest de sodalis capacitate sese subiciendi disciplinae vitae religiosae.
4. Quoad imputabilitatem causae dimissionis distinguere oportet inter incapacitatem agnoscendi errorem quemdam quae sodali imputari nequeat, et eiusdem sodalis ulteriorem decisionem in domum religiosam non revertendi, quam decisionem peritus habeat consciam et consequenter imputabilem, etiamsi praecedenti casui coniunctam (in casu, sodalis recurrens praetendit ius vindicandi bonam famam vel reparandi passam iniuriam ut sese subduceret obligationibus quibus tenebatur vi professionis religiosae).
1. Quando si abbia per diritto l’«illegittima assenza, di cui al can. 665, § 2, protratta per un semestre» motivo di dimissione, quando poi quest’obbligo si imponga anche con precetto di obbedienza, senza dubbio c’è una grave causa di dimissione.
2. Se il competente Dicastero della Curia Romana rigetta il ricorso «perché non è fondato su valide ragioni», con questa frequentissima formula lo stile curiale indica in modo più che sufficiente il motivo del rigetto. Qui poi con la usata abituale formula «dopo aver valutato a lungo ciò che è stato esposto» si rafforza anche il motivo della dimissione.
3. Viste le attestazioni dei medici esibite e le circostanze che abbiano segnato l’inizio della causa e che non possano essere del tutto separate, per risolvere la questione della imputabilità della causa può essere chiesto a un perito un voto sugli atti circa la capacità del sodale a sottomettersi alla disciplina della vita religiosa.
4. Quanto alla imputabilità della causa di dimissione si deve distinguere tra l’incapacità di riconoscere un errore che non possa essere imputato al sodale, e l’ulteriore decisione del medesimo sodale di non ritornare alla casa religiosa, la quale decisione il perito valuti cosciente e quindi imputabile, ancorché collegata alla vicenda precedente (nel caso, il sodale ricorrente ha addotto il diritto di rivendicare la buona fama e di riparare l’ingiustizia subita a scusa per sottrarsi agli obblighi ai quali era tenuto in forza della professione religiosa).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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