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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 10.02.1996, Prot. N. 25055/94 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus
Oggetto Translationis in aliam domum Instituti Religiosi
coram Davino
Contenuto Non constare de violatione legis vel in procedendo vel in decernendo.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1996, p. 824.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CCEO cann. 410; 1519 § 2
Massime
1. Status religiosus ex una parte minime importat superiores ad arbitrium suum imperare posse vel naturale ius violandi facultatem habere, ex altera autem parte negari haud licet religiosum libenter, iuxta Christi exemplum et magisterium, iter elegisse angustum, difficultatibus scilicet ademptionibus et incommodis haud destitutum.
2. Superior hierarchicus, quippe qui, de omnibus rebus edoctus, decreverit querelam, in casu definito, manifeste carere fundamento, saltem summarie motiva reiectionis exposuisse censendus est quia, aliis verbis, recursus reicitur eo quod allatae querelae flocci faciendae sint (cf. etiam maxima sub n. 3).
3. Recurrens, cum quasi a priori recuset translationem, eo ipso ostendit intemperantiam suae decisionis et, consequenter, carentiam valentium argumentorum (in casu sententia amplectitur propositionem: «nullus locus bonus est pro recurrente, qui oboedire non vult»).
4. Competens Curiae Romanae Dicasterium suum reiectionis decretum retractavisse censendum non est, si, attenta humana fragilitate, litteris Supremo Moderatori simul datis, consilia tantum, futurum respicientia, ad solutionem acerbi et molesti casus apta, proposuit.
1. Lo stato religioso da una parte non comprende assolutamente che i superiori possano comandare secondo il proprio arbitrio o abbiano la facoltà di violare il diritto naturale, ma dall’altra parte non si può negare che il religioso abbia scelto volentieri , secondo l’esempio e l’insegnamento di Cristo, una via stretta, non esente da difficoltà, ossia da privazioni e disagi.
2. Il superiore gerarchico, colui che, informato di tutto, abbia deciso che il ricorso, in un caso specifico, manifestamente manca di fondamento, si deve considerare che abbia esposto sommariamente i motivi, perché, in altre parole, respinge il ricorso per il fatto che le ragioni addotte sono da considerare vuote (cf. anche la massima seguente).
3. Il ricorrente che come a priori ricusi il trasferimento, mostra da sé l’esagerazione della sua decisione e, di conseguenza la mancanza di validi motivi (nel caso la sentenza abbraccia l’opinione: «nessun luogo è buono per il ricorrente che non vuole obbedire»).
4. Non si deve pensare che il competente Dicastero della Curia Romana abbia ritrattato il suo decreto di rigetto se, considerata la fragilità umana, nella lettera inviata contemporaneamente al Supremo Moderatore, abbia proposto semplicemente dei consigli, adatti riguardanti il futuro, idonei alla soluzione del caso aspro e increscioso.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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