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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 08.11.1997, Prot. N. 25322/94 CA


Parte attrice Rev.mus X et alii
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Suppressionis paroeciae S. Eduardi Confessoris et reductionis eius ecclesiae ad usum profanum
coram Davino
Contenuto 1) Non constare de non servatis fatalibus;
2) Non constare de defectu legitimationis activae ad recursum prosequendum ex parte paroecianorum post eiusdem Parochi mortem;
3) Non constare de violatione legis in procedendo vel in decernendo.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1997, pp. 939-940.
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 57 § 3; 1222 § 2; 1518 § 1
Massime
1. Proposito recursu contentioso administrativo adversus praesumptam responsionem negativam, lex non requirit novum recursum, si postea competens Curiae Romanae Dicasterium ad normam can. 57, § 3 decreto dat responsionem negativam.
2. Defuncto parocho recurrente causaque autem apud Signaturam Apostolicam nondum conclusa, ad normam can. 1518, § 1 legitimus habendus est interventus eius qui quatenus paroecianus interesse legitimum habet et causae resumptionem petere poterat.
3. Gravitatis notio non quid absolutum est, sed dimetienda est ex summa elementorum ex quibus deduci potest rem minime parvi momenti esse sed potius pretii ac ponderis haud spernendi. Opponitur causae gravitati vel radicitus causae absentia vel causae levitas, exiguitas et ita porro, ratione semper habita rei de qua agitur.
4. Iudicium de gravitate causarum spectat primum ad Episcopum, sed iudicium fundamentum obiectivum habere debet.
5. Constare potest de legis violatione in decernendo solummodo si adductae causae manifeste natura sua non sunt graves vel si probatur eas in casu graves non esse.
6. Nullibi in Codice statuitur causam gravem pro ecclesiae reductione ad usum profanum non sordidum oeconomici solius esse debere ordinis (in casu reductio ecclesiae in usum profanum necessitatibus satisfit, oeconomici ordinis, sed non solum, quae ortae sunt ex nova et necessaria ordinatione pastorali dioecesis).
7. Dum adductae causae expenduntur, ratio semper habenda est condicionis in re dioecesis totius.
8. Magni ad rem est mens Episcopi, qui prae aliis rerum condicionem cognoscere valet praesertim cum de omnibus fusius disseruerunt Curiae administri ad hoc deputati.
Cf. etiam maximae decreti Congressus sub prot. n. 25322/94 CA.
1. Dopo che si è proposto ricorso contenzioso amministrativo contro la presunta risposta negativa, la legge non richiede un nuovo ricorso se dopo il competente Dicastero della Curia Romana a norma del can. 57, § 3 dà con decreto risposta negativa.
2. Morto il parroco ricorrente e mentre la causa presso la Segnatura Apostolica non è ancora conclusa, a norma del can. 1518, § 1 si deve ritenere legittimo l’intervento di chi, come parrocchiano, ha un interesse legittimo e poteva chiedere la riassunzione della causa.
3. La nozione di gravità non è qualcosa di assoluto, ma si deve misurare da un somma di elementi, dai quali si possa dedurre che non si tratta assolutamente di cosa di poca importanza, ma piuttosto di importanza e valore non trascurabili. Si oppone alla gravità della causa sia la radicale assenza di una causa sia la leggerezza o esiguità e così via della causa, sempre tenendo presente l’oggetto di cui si tratta.
4. Il giudizio sulla gravità delle cause spetta in primo luogo al vescovo, ma il giudizio deve avere un fondamento oggettivo.
5. Può constare della violazione della legge nella decisione (in decernendo) solo se le cause addotte manifestamente non sono gravi per natura sua o se si prova che nel caso non sono gravi.
6. In nessun luogo del Codice si stabilisce che la causa grave per la riduzione di una chiesa ad uso profano non sordido debba essere solo di ordine economico (nel caso la riduzione della chiesa in uso profano soddisfa a necessità, di ordine economico, ma non solo, che sono sorte dal nuovo e necessario riordinamento pastorale della diocesi).
7. Mentre si valutano le cause addotte, si deve sempre aver riguardo della condizione in materia di tutta la diocesi.
8. Di grande valore è in materia l’intendimento del vescovo, che è in grado di conoscere la situazione delle cose più di altri, soprattutto se di tutto ampiamente hanno trattato gli impiegati della curia incaricati di questo.
Cf. anche le massime del decreto del Congresso prot. n. 25322/94 CA.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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