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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 21.06.1997, Prot. N. 26001/95 CA


Parte attrice D.nus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Non-electionis ecclesiae S. Casimiri in ecclesia paroecialem novae paroeciae
coram Agustoni
Contenuto Decretrum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1997, p. 939.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC can. 201 § 2
Normae Speciales art. 99 § 4; art. 111
Massime
1. Fatalia recursus non sunt urgenda cum, silente patrono, ipse recurrens, cum lingua latina haud calleat, nonnisi post versionem decreti, ipsi quoque missi, recursum ad hanc Signaturam Apostolicam admoveat.
2. Cum nullum validum motivum inde ab initio adductum sit ad denuntiandam violationem legis sive in procedendo, sive in decernendo, ideoque Congressus iure merito censuerit recursum manifeste fundamento carere, cumque iam nullum fundatum motivum noviter praesto sit quod idem Congressus decretum infirmare valeat, recursus reiciendus est.
Cf. etiam maximae decreti Congressus sub prot. n. 26001/95 CA.
1. Non si devono urgere i termini perentori del ricorso se, restando inerte il patrono, il ricorrente stesso che non conosca la lingua latina, faccia ricorso alla Segnatura Apostolica solo dopo la traduzione del decreto, che sia stato inviato anche a lui.
2. Deve essere rigettato il ricorso se nessun valido motivo sia addotto fin dall’inizio per denunciare una violazione di legge nella procedura (in procedendo) o nella decisione (in decernendo) e perciò il Congresso abbia giustamente ritenuto il ricorso sprovvisto manifestamente di fondamento, e se nessun fondato motivo sia ora disponibile che possa infirmare il medesimo decreto del Congresso.
Cf. anche le massime del decreto del Congresso prot. n. 26001/95 CA.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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