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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 21.06.1997, Prot. N. 25250/94 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Iurium
coram Davino
Contenuto Reformandum non esse decretum in Congressu die 3 februarii 1997 latum, iuxta quod recursus exhibitus adversus decretum in Congressu die 15 maii 1995 latum considerari nequit.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1997, pp. 938-939 (erratum: prot. n. 27338/96 CA); L’attività della Santa Sede 1998, pp. 884-885 (errata: dies [21.06.1998]; prot. n. 27338/96 CA)
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Normae Speciales art. 99 § 4; art. 111
Massime
1. Patronus coram Signatura Apostolica ex ipso iuris praescripto etiam munere procuratoris fungitur (cf. artt. 99, § 4 et 111 Normarum Specialium). Terminus igitur dierum utilium ad recurrendum a notificatione legitimo procuratori facta decurrit.
2. Recurrens notitiam decisionis habuit, et quidem non a quocumque sed a suo Episcopo qui, auctoritate qua pollet, fidem facit de iis quae asserit. Sibi igitur et non aliis recurrens imputet exspirationem fatalium.
3. Non valet canonicam invocare aequitatem, quae quidem quandoque invocari potest ad temperandum rigorem verborum legis, et semper si casus ferat, numquam vero ad pessum faciendam iuris et legis stabilitatem. Termini autem statuuntur ad certitudinem iuris adipiscendam ne lites in infinitum protrahantur, quod summe interest et partibus litigantibus et societati.
Cf. etiam maximae decreti Congressus sub prot. n. 25250/94 CA.
1. Presso la Segnatura Apostolica il patrono funge anche da procuratore in forza dello stesso prescritto del diritto (cf. artt. 99, § 4 e 111 Norme Speciali). Pertanto il termine dei giorni utili per ricorrere decorre dall’avvenuta notificazione al legittimo procuratore.
2. Il ricorrente ha avuto conoscenza della decisione e pure non da uno qualsiasi ma dal suo vescovo che, per l’autorità di cui gode, fa fede di quanto asserisce. Pertanto il ricorrente imputi a se stesso e non ad altri che siano spirati i termini.
3. Non si può invocare l’equità canonica, che certamente a volte può essere invocata per temperare il rigore della lettera della legge, e sempre se il caso lo consente, ma mai per distruggere la stabilità del diritto e della legge. I termini poi sono stabiliti per ottenere la certezza del diritto affinché le liti non si protraggano all’infinito, ciò che interessa in forma massima sia alle parti in causa sia alla società.
Cf. anche le massime del decreto del Congresso prot. n. 25250/94 CA.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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