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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 18.01.1997, Prot. N. 26581/96 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Amotionis a paroecia
coram Agustoni
Contenuto Decretum Congressus reformandum non esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1997, p. 938.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 1740; 1742 § 1; 1745
Massime
1. Tritis ac diligenter iam disceptatis argumentis refricatis, apparet indoles fere temeraria recursus usurpati contra decisionem Congressus.
2. Cum de obiectiva gravitate quorumdam factorum a recurrente patratorum certo Ordinario loci constiterit, quam certitudinem ipse sibi acquisivit mediis quae per legem praesto sunt, attento can. 1740, incondite adducitur violatio legis in decernendo.
3. Recollectis litteris competentis Curiae Romanae Dicasterii quibus recurrenti facultas data est proponendi in scriptis suam defensionem, haud exclusis vadimoniis testium, haud apparet violatio legis in procedendo.
4. Cum nonnullae querimoniae ac nugae circa constitutionem consultorum, de quibus in can. 1742, § 1, eorumque modum agendi in casu, iam crebre in Congressu digestae sint, adducta quoque Signaturae Apostolicae iurisprudentia in re necnon examinato documento a Curia dioecesana exhibito, nullum neque probatum indicium exstat de violatione legis in procedendo.
Cf. etiam maximae decreti Congressus sub prot. n. 26581/96 CA.
1. Ripetuti gli argomenti sviscerati e diligentemente già discussi, appare l’indole pressoché temeraria del ricorso di cui si è fatto uso contro la decisione del Congresso.
2. Quando dell’oggettiva gravità di alcuni fatti compiuti dal ricorrente all’Ordinario del luogo sia constato con certezza acquisita con i mezzi che dalla legge sono messi a disposizione, visto il can. 1740, impropriamente si adduce la violazione di legge nella decisione (in decernendo).
3. Riconsiderata la lettera del competente Dicastero della Curia Romana con la quale al ricorrente è stata data la facoltà di proporre per iscritto la sua difesa, senza escludere le testimonianze di testimoni, non appare una violazione di legge nella procedura (in procedendo).
4. Qualora varie lamentele e piccolezze relative alla costituzione dei consultori di cui al can. 1742, § 1, e al loro modo di agire nel caso, siano già state più volte trattate in Congresso, con l’apporto anche della giurisprudenza della Segnatura Apostolica al riguardo e dell’esame di un documento esibito dalla Curia diocesana, non rimane alcun indizio né prova di violazione della legge nella procedura (in procedendo).
Cf. anche le massime del decreto del Congresso prot. n. 26581/96 CA.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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