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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum definitivum del 18.01.1997, Prot. N. 25913/95 CA


Parte attrice Rev.dus X
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Suspensionis
coram Davino
Contenuto Decretum Congressus confirmandum esse.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1997, p. 938.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 265; 271 §§ 2-3; 273; 283 § 1; 384; 1319 § 1
Massime
1. Recursu ad Collegium instituto, primo et per se, obiectum examinis est recursus ad Collegium adversus Congressus decretum (in casu, extra controversiam est quaestio de terminis, quam Congressus haud tractavit).
2. Clerico recusanti propriam remeare dioecesim, haud obstantibus Episcopi repetitis monitionibus, nulla causa apta et proportionata inoboedientiae adducta, Episcopus formale praeceptum poenale legitime imponit, nec ullam habet proprius Episcopus optionem nisi comminatas poenas infligere, quae omnia extra controversiam ponunt conformitatem legibus agendi rationis Episcopi et in procedendo et in decernendo.
1. Fatto ricorso al Collegio, oggetto di esame primariamente e per sé è il ricorso al Collegio contro il decreto del Congresso (nel caso, è fuori di controversia la questione dei termini, che il Congresso non ha trattato).
2. Al chierico che rifiuta di tornare nella propria diocesi nonostante i ripetuti richiami del vescovo, senza portare alcuna causa idonea e proporzionata della disobbedienza, il vescovo impone legittimamente un precetto penale formale, e nessuna alternativa il proprio vescovo ha se non di infliggere le pene comminate, e tutto questo pone fuori di controversia la conformità alle leggi del modo di agire del vescovo sia nella procedura (in procedendo) sia nella decisione (in decernendo).

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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