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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Sententia definitiva del 18.01.1997, Prot. N. 25931/95 CA


Parte attrice D.nus X et alii
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Reductionis ecclesiae paroecialis SS. Angelorum Custodum ad usum profanum
coram Davino
Contenuto In tuto posita N.S.T. competentia, non constare de violatione legis tum in procedendo tum in decernendo.
Note Cf. L’attività della Santa Sede 1997, p. 938.
Fonti 
?
Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 392 § 1; 1222 § 2
Constitutio apostolica Regimini Ecclesiae universae Num. 106;  
Pontificia Commissio ad decreta Concilii Vaticani II interpretanda Responsum diei 11 ianuarii 1971
Massime
1. Obiectum iudicii apud Sectionem Alteram Signaturae Apostolicae est legis violatio vel in procedendo, seu quod attinet ad elementa formalia actus administrativi, vel in decernendo, seu quod attinet ad elementa materialia prout et quatenus a lege requisita. Quod novissimum, scil. materiale elementum, non idem est ac causae meritum, quod opportunitatem, utilitatem, consentaneitatem actus administrativi respicit, non autem eius legitimitatem.
2. Can. 1222, § 2 cavet ut aliquae verificentur condiciones ad redigendam ecclesiam in usum profanum non sordidum. Quae si non verificentur condiciones procul dubio violatio legis habetur, et cum de hoc Signatura Apostolica agit, nullimode de causae merito videt, sed solummodo de conformitate inter actum et legem.
3. Gravitatis [causae] notio non quid absolutum est, ita ut fere matematichorum ratione mensurari possit.
4. Gravitas causae oritur ex summa elementorum, ex quibus deduci possit rem minime parvi momenti esse, sed potius pretii haud parvi. Opponitur igitur causae gravitati vel radicitus absentia causae vel causae levitas, exiguitas et ita porro, ratione semper habita rei de qua agitur. Nec denique comparationem instituere fas est causam iustam inter et gravem causam, cum una non sit iudicandi nota. Fieri enim potest ut una eademque causa iusta sit et insimul gravis, vel iusta non autem gravis, vel gravis sed non iusta.
5. Periculum quod quomodocumque unitatem populi Dei in loco infirmare possit, si adsit, certo certius gravem constituit causam quae Episcopi interventum expostulat. Quae gravis causa habetur cum ecclesia, utpote quae non adhibeatur sub Episcopi magisterio ad cultum publicum, originem dare potest ecclesiasticae consociationi, quae vulgo appellatur “parallela”.
6. Quoad gravem causam ordinis oeconomici duo attendenda sunt: iudicium ad rem proferri potest et debet consideratione habita condicionis in hac provincia totius dioeceseos; exitiosum esset minutatim rem ponderare et solummodo ab extrinseca parte, ratione minime habita aestimationis Episcopi, qui certo certius prae aliis rei statum cognoscere valet, praesertim cum de re fusius disseruerunt necessarii Episcopi Curiae administri.
1. Oggetto di giudizio presso la Sezione seconda della Segnatura Apostolica è la violazione della legge sia nella procedura (in procedendo), ossia riguardo agli elementi formali dell’atto amministrativo, sia nella decisione (in decernendo), ossia riguardo agli elementi materiali se e per quanto richiesti dalla legge. Quest’ultimo, cioè l’elemento materiale, non si identifica con il merito della causa, che riguarda l’opportunità, l’utilità e la convenienza dell’atto amministrativo, ma non la sua legittimità.
2. Il can. 1222, § 2 provvede che si verifichino determinate condizioni per ridurre una chiesa ad uso profano non sordido. Che se queste condizioni non si verificano, si ha senza dubbio una violazione della legge e, nel momento in cui la Segnatura Apostolica ne tratta, non giudica per nulla del merito della causa, ma solo della conformità tra atto e legge.
3. La nozione di grave causa non è qualcosa di assoluto, che si possa misurare quasi al modo della matematica.
4. La gravità della causa sorge da un somma di elementi, dai quali si possa dedurre che non si tratta assolutamente di cosa di poca importanza, ma piuttosto di non poca importanza. Si oppone quindi alla gravità della causa sia la radicale assenza di una causa sia la leggerezza o esiguità e così via della causa, sempre tenendo presente l’oggetto di cui si tratta. Né infine è lecito paragonare giusta causa e grave causa, perché i criteri di giudizio non sia identico. Può infatti avvenire che una e medesima causa sia insieme giusta e grave, giusta ma non grave, grave ma non giusta.
5. Il pericolo che in qualsiasi modo possa indebolire l’unità del popolo di Dio in un luogo, se c’è, sicuramente costituisce grave causa che richiede l’intervento del vescovo. E questa grave causa si ha quando una chiesa, che non sia usata per il culto pubblico sotto la guida del vescovo, può dare origine ad una associazione ecclesiastica che si denomina comunemente “parallela”.
6. Quanto ad una grave causa di carattere economico si devono osservare due cose: il giudizio al riguardo può e deve pronunciarsi avuto riguardo alla condizione in questo campo [economico] di tutta la diocesi; sarebbe dannoso valutare la cosa elemento per elemento e solo dal di fuori, senza aver avuto riguardo della valutazione del vescovo, che sicuramente più di altri può conoscere lo stato della cosa, soprattutto se della cosa ampiamente hanno trattato i collaboratori più vicini del vescovo nella curia.

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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