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Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa
 
 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Decretum Congressus del 13.10.2017, Prot. N. 52454/17 CA


Parte attrice Rev.dus X et alii
Parte convenuta Congregatio pro Clericis
Oggetto Suppressionis paroeciae X
Contenuto Decretum Secretarii confirmandum esse.
Note Cf. Attività della Segnatura Apostolica 2017, in vatican.va/content/dam/romancuria/ segnatura-apostolica/statistiche/segnatura-apostolica-statistica_2017.pdf
Fonti 
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Legenda
 
Canoni del Codice 1983
Sono riportati nelle fonti tutti i canoni che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
Sono riportati in grassetto i canoni che costituiscono l’oggetto principale della decisione o sui quali la decisione enuncia un principio di interpretazione.
Sono riportati in corsivo i canoni del Codice 1983, che
- non appaiono nel testo della decisione ma dei quali la decisione tratta;
- sono corrispondenti a canoni del Codice 1917, dei quali la decisione, anteriore al 1983, tratta.

Altre fonti
Sono riportate tutte le fonti che si leggono nella parte in iure e nella parte in facto delle decisioni.
CIC cann. 50; 121; 515; 515 § 2; 1267 § 3; 1301 § 2; 1484 § 2
Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae Art. 73 § 1, n. 6
Massime
1. Cum, recursu ad Congressum instituto, nullum par adducatur argumentum ad rationes motivas in decreto, quo Signaturae Apostolicae Secretarius recursus in limine reiecit, prolatas submovendas, Congressus idem decretum confirmat.
2. Recursus contentiosus administrativus subscriptione recurrentis muniendus est, qua deficiente, saltem ex mandato authentico constare debet de legitima interpositione.
3. Praescriptum can. 1484, § 2 non cavet de obligatione, sed solummodo de facultate qua iudex gaudet procuratorem admittendi etiam non exhibito mandato.
4. Ad mandatum necessarium quod attinet non excusat ignorantia vel error, nam «Qui munus procuratoris apud Dicasteria Curiae Romanae sibi vindicat, evidenter curare debet ut requisita ad munus rite adimplendum cognoscat» (cf. decretum definitivum coram Burke, diei 24 iunii 2014, prot. n. 47082/13 CA).
5. Ad paroeciae suppressionem peragendam postulatur ut rationes motivae sint iustae, non autem graves, quarum existimatio commissa est praecipue et necessarie discrimini Episcopi dioecesani.
6. Ad legitimitatem impugnati decreti sufficit ut una ex causis in decreto Episcopi adductis et a competenti Curiae Romanae Dicasterio confirmatis vera et iusta sit, dummodo par sit decreto ferendo.
7. Reductio expensarum ope reductionis domorum pro sacerdotibus et officiorum paroecialium in unum, necnon rationabilior distributio clericorum in ministerio pastorali peragendo iustam causam pro paroeciae suppressione praebent. Ponderatio vero numeri sacerdotum pro ministerio pastorali in dioecesi exstantium vel ab aliis dioecesibus propositorum ad meritum decreti pertinet.
8. Non constat de violatione can. 1267, § 3 cum pium legatum apud paroeciam suppressam extans novae paroeciae collatum sit, quae iuribus obligationibusque paroeciae suppressae successit.
9. Rite auditum habendum est consilium presbyterale praehabitis documentis de statu paroeciae velt receptis ulterioribus notitiis.
10. Iuxta Signaturae Apostolicae iurisprudentiam fideles tantum audiendi sunt, si et quatenus iura quaesita e titulo particulari revindicent.
11. Quaestio quaenam ex ecclesiis melius cum exigentiis novae paroeciae congruat, meritum causae non legitimitatem decreti respicit (cf. decretum Secretarii diei 5 iulii 2011, prot. n. 45184/11 CA).
12. Iuxta communem Signaturae Apostolicae iurisprudentiam decisio qua auctor decreti remonstrationem seu beneficium novae audientiae reicit, confirmare censetur decretum eiusdemque motiva.
1. Quando, fatto il ricorso al Congresso, non si adduca alcun argomento idoneo a scalzare le ragioni contenute nel decreto, con il quale il Segretario della Segnatura Apostolica ha rigettato in limine il ricorso, il Congresso conferma lo stesso decreto.
2. Il ricorso contenzioso amministrativo deve essere provvisto della firma del ricorrente, e in mancanza, deve constare della legittima proposizione in forza almeno del mandato autentico.
3. Il prescritto del can. 1484, § 2 non dispone dell’obbligo, ma solo della facoltà della quale gode il giudice di ammettere un procuratore anche senza l’esibizione del mandato.
4. L’ignoranza e l’errore non scusa circa la necessità del mandato; infatti «chi si arroga il campito di procuratore presso i dicasteri della Curia Romana deve evidentemente curare di conoscere i requisiti per adempiere debitamente l’ufficio» (cf. decreto definitivo coram Burke del 24 giugno 2014, prot. n. 47082/13 CA).
5. Per addivenire alla soppressione di una parrocchia si richiede che le ragioni motive siano giuste, non però gravi, la cui valutazione è affidata principalmente e necessariamente al giudizio del vescovo diocesano.
6. Per la legittimità del decreto impugnato è sufficiente che una delle cause addotte nel decreto del vescovo e confermate dal competente Dicastero della Curia Romana sia vera e giusta, purché sia congrua per la emanazione del decreto.
7. La riduzione delle spese grazie alla riduzione delle canoniche e alla riduzione ad unità degli uffici parrocchiali, come pure la più ragionevole distribuzione dei chierici nell’esercizio del ministero pastorale, offrono una giusta causa per la soppressione di una parrocchia. Il confronto invece del numero dei sacerdoti presenti in diocesi per il ministero pastorale o proposti da altre diocesi appartiene al merito del decreto.
8. Non consta della violazione del can. 1267, § 3 se un pio legato presente nella parrocchia soppressa sia conferito alla nuova parrocchia, che sia succeduta nei diritti e negli obblighi alla parrocchia soppressa.
9. Si deve considerare debitamente ascoltato il consiglio presbiterale ogni volta che abbia ricevuto in antecedenza i documenti sullo stato della parrocchia e anche ulteriori notizie.
10. Secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica i fedeli devono essere ascoltati se e per quanto rivendichino diritti acquisiti a titolo particolare.
11. La questione quale delle chiese corrisponda meglio alle esigenze della nuova parrocchia, riguarda il merito della causa, non la legittimità del decreto (cf. decreto del Segretario del 5 luglio 2011, prot. n. 45184/11 CA).
12. Secondo la comune giurisprudenza della Segnatura Apostolica la decisione con la quale l’autore del decreto respinge la rimostranza o il beneficium novae audientiae, si ritiene conferma del decreto e dei suoi motivi.
 francese

Autore delle massime in lingua latina e della traduzione in lingua italiana: © G. Paolo Montini

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